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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23583/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di accesso e controllo su una associazione sportiva dilettantistica, l'Ufficio contestava che per gli anni d'imposta 2010 e 2011 non fosse stata dimostrata l'effettiva attività associativa né la sussistenza dei requisiti per applicare il regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991; perciò rideterminava IRES, IRAP e IVA a debito. I contribuenti impugnavano l'avviso e ottenevano esito favorevole in primo grado e in appello. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) motivazione apparente o comunque perplessa e contraddittoria della sentenza regionale, per asserita mancanza di confronto con gli elementi sostanziali offerti dall'Ufficio e con quelli, o la loro assenza, dedotti dall'associazione; 2) violazione dell'onere della prova, sostenendo che non spettasse all'Amministrazione dimostrare la commercialità dell'ente, bensì al contribuente provare tutti i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali proprie dell'associazione sportiva dilettantistica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto mancante o meramente apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in materia di agevolazioni fiscali per associazioni sportive dilettantistiche, grava sul contribuente l'onere di allegare e dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per beneficiare del regime agevolato. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude che nella specie vi sia stata motivazione solo apparente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    è richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; la Corte afferma che il provvedimento impugnato, pur succinto, contiene un apparato motivazionale sufficiente a escludere il vizio di motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare il vizio processuale di motivazione apparente o perplessa, ma il motivo viene respinto.

  • legge n. 398 del 1991

    è richiamata come disciplina del regime agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche; la Corte ribadisce che spetta al contribuente provarne i presupposti applicativi.

  • art. 2697 c.c.

    è evocato in relazione al riparto dell'onere probatorio: grava sul contribuente che invoca l'agevolazione dimostrare i relativi requisiti.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo a regimi agevolativi, chi invoca il beneficio deve allegare e provare la sussistenza di tutti i relativi presupposti di fatto e di diritto.
  • La censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza, pur sintetica, consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e non è priva in assoluto dell'apparato argomentativo minimo.
  • Per contestare il diniego di un'agevolazione fiscale non basta criticare l'operato dell'Ufficio: il contribuente deve offrire prova positiva dei requisiti richiesti dalla normativa agevolativa.
  • In materia di qualificazione fiscale degli enti associativi, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente impedisce il riconoscimento del regime agevolato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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