Cassazione Penale, Sentenza n. 46615/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo contro la sanzione disciplinare di 10 giorni di esclusione dalle attività comuni inflitta dal Consiglio di Disciplina per il rinvenimento nella cella del detenuto di tre telefoni cellulari, quattro batterie e un cavetto USB. Il ricorrente denunciava: (i) l'omessa considerazione del fatto che era stata inviata notizia di reato e che il procedimento disciplinare si era concluso senza aspettare l'esito del procedimento penale (violazione dell'art. 391ter c.p. e pregiudizio al diritto di difesa); (ii) motivazione apparente circa la tempestività della notifica contestuale al procedimento disciplinare, con la conseguente lesione della possibilità di organizzare la difesa in udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che le doglianze erano manifestamente infondate e reiterative. È stata ribadita l'autonomia tra giudizio disciplinare e giudizio penale: il procedimento disciplinare è regolato dall'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 (accertamento tramite rapporto, contestazione entro termini), e non esiste norma che renda pregiudiziale l'accertamento penale rispetto a quello disciplinare. Il Tribunale ha accertato il rispetto del termine di dieci giorni previsto dalla norma per la contestazione (rapporto 16/05/2023; contestazione 25/05/2023; provvedimento 31/05/2023) e ha ritenuto che il detenuto, partecipando all'udienza, avrebbe potuto dedurre eventuali violazioni del diritto di difesa; non è stato dimostrato che la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito penale abbia pregiudicato la difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il procedimento disciplinare del detenuto: il fatto è accertato tramite esame del rapporto; il direttore deve contestare l'addebito entro dieci giorni dal rapporto e fissare udienza in un termine che consenta l'adeguata difesa. La Corte ha ritenuto che tale disciplina autorizzi l'irrigazione della sanzione indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
art. 79, comma 1, d.P.R. n. 230/2000
Prevede la possibilità (non l'obbligo) di sospendere il procedimento disciplinare quando il rapporto contenga notizia di reato. La Corte ha osservato che la sospensione è facoltativa e la mancata sospensione non invalida automaticamente il procedimento disciplinare, salvo dimostrazione del pregiudizio alla difesa.
Richiamato dal ricorrente come parametro per l'accertamento della rilevanza penale della condotta. La Corte ha ribadito che l'accertamento della rilevanza penalistica in sede penale non è pregiudiziale rispetto all'accertamento disciplinare.
art. 606 lett. b), c) e e) e art. 129 cod. proc. pen.
Norme indicate come fondamento dei motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazioni processuali). La Corte ha ritenuto le censure generiche e reiterative, non confrontandosi con le valutazioni del giudice di merito.
art. 35-bis e art. 69 lett. a) ord. pen.
Richiamati nel ricorso in relazione all'interazione tra notizia di reato e procedimento disciplinare; la sentenza non ne ha riconosciuto valore pregiudiziale rispetto alla possibilità di procedere disciplinarmente.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda per l'impugnazione inammissibile o manifestamente infondata. Sulla base di tale articolo la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
C. Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in dottrina/giurisprudenza per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione; ha supportato la determinazione di una somma a carico del ricorrente per l'impugnazione ritenuta inammissibile e priva di fondamento.
Massime di principio
- Il giudizio disciplinare e il giudizio penale sono autonomi: la presenza di una notizia di reato non impedisce automaticamente lo svolgimento del procedimento disciplinare e l'applicazione della sanzione disciplinare, salvo che non venga provato un concreto pregiudizio alla difesa del detenuto.
- La sospensione del procedimento disciplinare in caso di notizia di reato è facoltativa (art. 79 d.P.R. 230/2000); la mancata sospensione non costituisce di per sé motivo di annullamento del provvedimento disciplinare.
- Le regole formali sul procedimento disciplinare (es. contestazione entro il termine di dieci giorni dal rapporto, fissazione dell'udienza in tempo ragionevole) devono essere rispettate; il mancato rispetto deve essere concretamente dedotto e dimostrato dal difensore per produrre effetti invalidanti.
- Il detenuto deve sollevare le censure relative alla tempestività della notifica e ad eventuali violazioni del diritto di difesa nel corso dell'udienza disciplinare; la mancata deduzione in tale sede può comportare la perdita della possibilità di farle valere successivamente.
- Per invalidare un provvedimento disciplinare per eccessiva sollecitudine o per aver omesso di attendere l'esito penale è necessario dimostrare che la mancata attesa ha determinato un concreto pregiudizio alla possibilità di difesa (ad es. impossibilità di acquisire elementi essenziali per la difesa collegati all'esito del procedimento penale).
- Impugnazioni in cassazione reiterative, generiche o manifestamente infondate possono essere ritenute inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
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