Cassazione Penale, Sentenza n. 25514/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Siracusa che, pur avendo annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio per mancanza di motivazione, aveva disposto la restituzione di quattro fucili sequestrati a seguito di controllo domiciliare e denuncia per omessa custodia di armi. Il ricorso deduceva errata applicazione della legge penale: in particolare, rilevava che l'art. 6 della legge n. 152/1975 rinvia espressamente all'art. 240, comma 2, cod. pen., pertanto al sequestro di armi si applica il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni Unite (sent. n. 40847/2019). Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto corretta l'annullamento del decreto di convalida del sequestro per carenza di motivazione (il requisito motivazionale è obbligatorio anche per il sequestro probatorio), ma ha censurato il Tribunale per aver comunque disposto la restituzione delle armi. La Corte ha rilevato che l'art. 6 legge n. 152/1975 rinvia all'art. 240, comma 2, cod. pen., e che, alla luce della giurisprudenza di legittimità e della sentenza delle Sezioni Unite n. 40847/2019, il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. si applica ai beni soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., comprese le armi. Ha inoltre richiamato la Corte costituzionale (n. 5/2023) che consente all'imputato di provare l'insussistenza del presupposto della confisca anche in caso di estinzione per oblazione. In conclusione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte che disponeva la restituzione delle armi e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Siracusa per nuovo giudizio, invitando ad applicare i principi indicati.
Norme richiamate
art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152
«il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi»
La Corte interpreta la norma come richiamo all'art. 240, comma 2, cod. pen., facendo rientrare la confisca obbligatoria delle armi tra i casi coperti dall'art. 240, comma 2, con conseguente applicabilità del divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
art. 240, comma 2 e comma 4, codice penale
L'art. 240, comma 2 individua i casi di confisca obbligatoria; la Corte richiama tale disposizione come base giuridica per il divieto di restituzione quando la confisca è obbligatoria. Il comma 4 (richiamato dal Tribunale) delimita ipotesi di esclusione della confisca (es. possesso da parte di persona estranea).
art. 324, comma 7, codice di procedura penale
«la revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 comma 2 del codice penale»
La norma vieta la restituzione dei beni nei casi di confisca obbligatoria indicati dall'art. 240, comma 2; la Corte afferma che tale divieto si applica anche al sequestro probatorio quando il bene è soggetto a confisca obbligatoria in base all'art. 240, comma 2, come interpretato congiuntamente all'art. 6 l. 152/1975.
Sez. U., Corte di Cassazione, sentenza n. 40847/2019
massima: il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il divieto di restituzione si applica solo ai casi contemplati dall'art. 240, comma 2; tuttavia se una norma speciale richiama espressamente l'art. 240, comma 2 (come l'art. 6 l. 152/1975), il divieto opera anche per le disposizioni speciali.
Sez. U., Corte di Cassazione, sentenza n. 36072/2018
Richiamata per il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida devono contenere adeguata motivazione in ordine alle esigenze di prova.
Corte costituzionale, sentenza n. 5/2023
Ha precisato che, pur ritenendo legittima la previsione di confisca per armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione, deve essere consentito all'imputato di provare l'insussistenza dei presupposti della confisca (cioè la commissione del reato e la sua ascrivibilità).
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio e la sua convalida devono sempre contenere una motivazione specifica circa la finalità probatoria; l'assenza di motivazione legittima l'annullamento del provvedimento.
- Se una norma speciale (es. art. 6 l. 152/1975) richiama espressamente l'art. 240, comma 2, cod. pen., le cose previste da quella norma rientrano nelle ipotesi di confisca obbligatoria e, pertanto, si applica il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
- In caso di riesame, il giudice non può disporre la restituzione di beni soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2: la restituzione confliggerebbe con la funzione preventiva della confisca.
- Anche se è richiesta o concessa l'estinzione del reato per oblazione, ciò non esclude automaticamente la confisca obbligatoria delle armi: l'imputato può tuttavia chiedere e provare che il reato non sussiste o che i beni appartengono a terzi esenti dalla confisca (principio Corte cost. n. 5/2023).
- In caso di decisione contraddittoria o priva di adeguata motivazione su punti rilevanti (es. applicabilità del divieto di restituzione), la decisione di merito può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio nel quale devono essere rispettati i principi di diritto richiamati dalla Cassazione.
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