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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25165/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e accessori per gli anni d'imposta 2009 e 2010, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti. In primo grado la CTP aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per un erroneo richiamo a contributi previdenziali; in appello la CTR aveva accolto il gravame, ritenendo che gli avvisi non fossero stati notificati, valorizzando la documentazione prodotta dal contribuente circa la sua detenzione negli Stati Uniti nel periodo indicato nelle relate e la dedotta proposizione di querela di falso sulle sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che, una volta proposta querela di falso contro la relata o l'avviso di ricevimento, la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio fino alla definizione del relativo procedimento e non poteva decidere prescindendo dalla forza probatoria dell'atto notificatorio.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio per cui, nel contenzioso tributario, la proposizione di querela di falso impone la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 546/1992 fino alla definizione del giudizio di falso, poiché il giudice tributario non può conoscere incidenter tantum della falsità dell'atto dotato di fede privilegiata. Ha inoltre affermato che l'avviso di ricevimento nella notificazione postale fa fede fino a querela di falso e che la contestazione dell'autenticità della firma o della consegna richiede appunto la querela di falso, non essendo sufficiente una prova equipollente. Conseguentemente la sentenza della CTR della Lombardia è stata cassata con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione per nuovo esame nel rispetto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    è stato il fondamento processuale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 2700 c.c.

    gli atti assistiti da fede privilegiata fanno piena prova fino a querela di falso per le attestazioni del pubblico ufficiale

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato come norma sulla sospensione necessaria del processo in presenza di pregiudizialità

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone

    nel processo tributario impone la sospensione fino al passaggio in giudicato della decisione sulla querela di falso

  • art. 8 l. n. 890 del 1982

    l'attestazione sull'avviso di ricevimento dell'agente postale fa fede fino a querela di falso

  • art. 1 l. n. 890 del 1982

    autorizza l'ufficiale giudiziario ad avvalersi del servizio postale per la notificazione

  • art. 7, comma 2, l. n. 890 del 1982

    richiamato in tema di consegna del piego a persone abilitate a riceverlo

  • art. 160 c.p.c.

    esclusa la nullità della notifica nelle ipotesi esaminate

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    il giudice tributario non può conoscere incidenter tantum della querela di falso

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la proposizione di querela di falso su un atto notificatorio assistito da fede privilegiata impone la sospensione del giudizio sino alla definizione con giudicato del giudizio di falso.
  • L'avviso di ricevimento della notificazione postale fa fede fino a querela di falso per le attestazioni dell'agente postale e per la sottoscrizione riferita al destinatario o al consegnatario.
  • Chi contesta di aver ricevuto l'atto o di aver apposto la firma sull'avviso di ricevimento non può limitarsi a produrre elementi indiziari o documentazione equipollente, ma deve proporre querela di falso.
  • Il giudice tributario non può disapplicare o superare, in via incidentale, la fede privilegiata dell'atto notificatorio valutando autonomamente elementi esterni sulla presunta falsità della firma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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