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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18523/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’imposta sulle successioni dovuta in relazione a una dichiarazione di successione. La contribuente aveva contestato: (i) la competenza territoriale dell’agente della riscossione che aveva notificato la cartella, sostenendo che l’ufficio di Caserta fosse territorialmente incompetente; (ii) l’applicazione dell’art. 11 d.l. 151/1991, assumendo che la notifica non potesse essere eseguita nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dell’ufficio competente e che, comunque, fosse venuta meno la solidarietà tra coeredi; (iii) l’omessa pronuncia sulla eccepita prescrizione del credito, deducendo che tra l’avviso di liquidazione del 2009 e la cartella del 2019 fosse decorso il termine decennale di prescrizione previsto per l’imposta sulle successioni.

La decisione

La Corte ha accolto solo il terzo motivo, rigettando i primi due. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e condannato le intimate, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata pronuncia sulla prescrizione integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 384 c.p.c.

    primo comma, ultima parte

    consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 1 d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’incompetenza territoriale dell’agente della riscossione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 12, comma 1, d.P.R. 602/1973

    richiamato insieme all’art. 24 per la competenza territoriale della riscossione.

  • art. 24, comma 1, d.P.R. 602/1973

    continua ad applicarsi, secondo la Corte, per individuare l’agente della riscossione territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

  • art. 11, comma 1, d.l. 151/1991 conv. in L. 202/1991

    in presenza di più soggetti solidalmente obbligati, la cartella va notificata al primo intestatario della partita a ruolo, mentre agli altri va inviata una comunicazione informativa con effetti equivalenti alla notifica.

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 112/1999

    la nozione di circoscrizione territoriale resta rilevante anche dopo l’accentramento della riscossione.

  • art. 4 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale base per la competenza del giudice tributario in relazione alla sede dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato.

  • art. 11 Cost.

    richiamato, insieme agli artt. 24 e 111 Cost., a sostegno di una lettura che eviti aggravi irragionevoli per la difesa del contribuente.

  • art. 24 Cost.

    evoca il diritto di difesa, che non può essere reso impossibile o estremamente difficile da regole sulla competenza territoriale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per l’economia processuale e la ragionevole durata del processo.

  • art. 36 d.lgs. 346/1990

    la solidarietà dei coeredi non viene meno per la suddivisione del carico tributario in distinti importi; la norma è inderogabile a tutela della riscossione.

  • art. 41, comma 2, d.lgs. 346/1990

    il credito per l’imposta sulle successioni, dopo il definitivo accertamento, si prescrive in dieci anni.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli atti dell’agente della riscossione, la competenza territoriale va individuata in relazione all’articolazione territoriale dell’ufficio che ha preso in carico il ruolo e al domicilio fiscale del contribuente, non essendo venuta meno la rilevanza della circoscrizione territoriale per effetto dell’accentramento della funzione di riscossione.
  • Quando vi sono più soggetti solidalmente obbligati, la cartella può essere notificata al primo intestatario della partita di ruolo, mentre agli altri può essere inviata una comunicazione informativa con effetti equivalenti alla notifica; la mera presenza di coobbligati non esclude di per sé la correttezza del procedimento di riscossione.
  • La solidarietà dei coeredi in materia di imposta sulle successioni non viene meno per il fatto che l’avviso di liquidazione ripartisca gli importi tra i singoli soggetti, poiché la disciplina della solidarietà è posta a tutela della potestà di riscossione dell’amministrazione finanziaria.
  • L’omessa pronuncia del giudice di merito su un motivo di appello specificamente riproposto integra vizio denunciabile in cassazione; se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte può decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
  • Il credito per l’imposta sulle successioni, una volta definitivamente accertato, si prescrive in dieci anni; in assenza di atti interruttivi documentati, il decorso del termine tra avviso di liquidazione e cartella comporta l’estinzione del diritto alla riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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