Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20027/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal recupero a tassazione di dazi doganali nei confronti di una società importatrice di partite di aglio, cui era stato contestato l’utilizzo del regime tariffario preferenziale fondato su certificati di origine EUR.1 riferiti all’Egitto. L’Ufficio doganale italiano aveva avviato il controllo a posteriori previsto dall’accordo euromediterraneo e dal Protocollo n. 4, ma le autorità doganali egiziane non avevano concluso la verifica perché la dogana italiana aveva trasmesso soltanto copie dei certificati e non gli originali, ritenuti necessari dalle autorità estere. I giudici di merito avevano ritenuto che la mancata conclusione della procedura non fosse imputabile alla società, che aveva comunque presentato la documentazione richiesta e che in operazioni analoghe, per la stessa merce e lo stesso importatore, l’agevolazione era stata riconosciuta senza contestazioni. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 32 del Protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo e dell’art. 201 CDC, sostenendo che per il controllo bastavano le copie e che, decorso inutilmente il termine di 10 mesi, l’origine preferenziale decadeva; 2) violazione dell’art. 32 del Protocollo n. 4 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la mera certificazione d’origine non prova il diritto al regime preferenziale e che l’onere della prova grava sull’importatore; 3) violazione dell’art. 220 CDC, sostenendo che la norma sull’abbuono per errore attivo delle autorità sarebbe sussidiaria e non applicabile quando opera la disciplina dell’accordo euromediterraneo; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992. La Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente, e ha respinto anche i primi tre, rilevando che la decisione di merito era coerente con il minimo costituzionale della motivazione e soprattutto con il principio per cui, in materia doganale, la buona fede dell’importatore rileva quando egli abbia presentato tutta la documentazione necessaria e non gli sia imputabile la mancata prova dell’origine preferenziale per la mancata collaborazione tra le autorità doganali dei due Paesi. In particolare, la Corte ha valorizzato l’accertamento di merito secondo cui la società non aveva omesso documenti né tenuto condotte negligenti, mentre la mancata trasmissione degli originali da parte dell’autorità italiana aveva impedito il completamento del controllo estero. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate difese della contribuente, rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse espresso una ratio decidendi percepibile e logicamente comprensibile, centrata sull’assenza di negligenza della contribuente e sulla mancata collaborazione tra le autorità doganali italiana ed egiziana. Ha poi ritenuto infondati i motivi relativi alla disciplina del controllo a posteriori e all’art. 220 CDC, affermando che, nel caso concreto, la società aveva presentato tutta la documentazione necessaria e che non poteva esserle imputata la mancata conclusione del controllo per il fatto che la dogana italiana avesse trasmesso soltanto copie dei certificati EUR.1. La decisione di merito è stata quindi confermata e il recupero a posteriori dei dazi è rimasto escluso per la ricorrenza della buona fede dell’importatore.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata per dedurre violazioni di legge sostanziale nella sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale evocata per denunciare nullità della sentenza per asserita motivazione apparente.

  • art. 32 Protocollo n. 4 dell'Accordo euromediterraneo UE-Egitto

    Disciplina il controllo a posteriori delle prove dell'origine: il controllo può essere effettuato mediante invio del certificato EUR.1 o di una copia, con richiesta di verifica alle autorità del Paese di esportazione.

  • Decisione n. 2004/635/CE

    Atto di recepimento in ambito unionale dell'accordo euromediterraneo rilevante per il regime preferenziale doganale.

  • art. 201 Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    Richiamato come disposizione del sistema doganale applicabile ratione temporis nel giudizio sul recupero dei dazi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sull'origine preferenziale della merce.

  • art. 220 Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    "La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale."

    Consente di escludere la contabilizzazione a posteriori dei dazi quando l'importatore sia in buona fede e abbia agito con diligenza, non potendo riconoscere l'errore attivo delle autorità doganali; la buona fede non opera in re ipsa e va provata dall'importatore.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato a fondamento della censura di nullità per difetto di motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza nel processo tributario.

  • art. 32, Protocollo 4, Accordo euromediterraneo

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che il controllo può essere avviato trasmettendo anche copie dei certificati, ma la mancata collaborazione delle autorità estere non può essere automaticamente imputata all'importatore diligente.

Massime di principio

  • In materia di dazi doganali e origine preferenziale, l’importatore che abbia presentato tutta la documentazione richiesta può invocare la buona fede ai fini dell’esclusione della contabilizzazione a posteriori, se la mancata prova dell’origine dipende dalla mancata collaborazione tra autorità doganali e non da omissioni o negligenze del dichiarante.
  • La buona fede rilevante ai sensi dell’art. 220 CDC non opera automaticamente: deve essere allegata e provata dall’importatore, unitamente alla propria diligenza nell’assicurarsi del rispetto delle condizioni per il trattamento preferenziale.
  • L’errore attivo delle autorità doganali idoneo a escludere il recupero dei dazi richiede un comportamento imputabile all’amministrazione e non può identificarsi nel mero silenzio o nell’inerzia delle autorità rispetto alle dichiarazioni dell’operatore economico.
  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione è apparente solo quando non consenta di percepire il fondamento della decisione; non è sufficiente la mera contestazione della completezza o della persuasività della motivazione.
  • Il controllo a posteriori delle prove di origine previsto dalla disciplina euro-mediterranea può essere avviato mediante trasmissione dei certificati o di copie, ma l’esito negativo della cooperazione tra autorità estere non può essere posto a carico del contribuente che abbia agito correttamente.
  • In tema di contenzioso doganale, il contribuente non sopporta il rischio dell’inefficienza amministrativa estera quando abbia rispettato le formalità richieste e non sia emersa alcuna sua omissione o negligenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.