Cassazione Civile, Ordinanza n. 09538/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I lavoratori avevano agito nei confronti della società deducendo di avere prestato attività alle dipendenze della stessa con una serie di contratti a tempo determinato, sino all’agosto 2019. In via principale chiedevano la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento del danno, sostenendo l’illegittimità dell’ultimo contratto a termine; in subordine domandavano l’accertamento della violazione del diritto di precedenza e il correlato risarcimento. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto le domande, ritenendo che si trattasse di contratti stagionali sottratti alla disciplina ordinaria e che la mancata indicazione del diritto di precedenza nell’atto scritto non determinasse la conversione del rapporto, ma soltanto l’impedimento per il datore di eccepire la decadenza del lavoratore dal relativo diritto. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1, 21 e 24 d.lgs. n. 81/2015 e vizi motivazionali, lamentando che la Corte territoriale non avesse verificato in concreto l’effettiva natura stagionale delle mansioni svolte e il nesso causale tra esigenze stagionali e assunzione, né avesse accertato l’eventuale abuso dello schema contrattuale, con onere probatorio a carico del datore; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 24, commi 1 e 3, d.lgs. n. 81/2015, per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria relativa alla violazione del diritto di precedenza; 3) falsa applicazione dell’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 81/2015, per non avere la Corte riconosciuto un risarcimento del danno in relazione alla mancata espressa menzione del diritto di precedenza nell’atto scritto di assunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui censurava il mancato accertamento in concreto della natura stagionale delle prestazioni e ha ribadito che, ove il lavoratore contesti le mansioni effettivamente svolte e la loro stagionalità, il giudice deve verificarle concretamente, gravando sul datore di lavoro la prova che il dipendente fosse addetto esclusivamente ad attività stagionali o strettamente complementari o accessorie. Ha inoltre accolto il secondo e il terzo motivo, chiarendo che la mancata espressa indicazione del diritto di precedenza nell’atto scritto non comporta la conversione automatica del contratto a tempo indeterminato, ma integra un inadempimento del datore che gli impedisce di opporre al lavoratore il mancato esercizio della precedenza nei termini; se il datore assume altri lavoratori in violazione di tale diritto, è tenuto al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli altri articoli della disciplina del lavoro a termine per censurare la qualificazione dei contratti come stagionali e la legittimità dell’apposizione del termine.
È la norma indicata per la disciplina dei rapporti a termine in attività stagionali; la Corte ribadisce che la stagionalità va accertata in concreto e che l’onere della prova grava sul datore di lavoro.
Disciplina il diritto di precedenza dei lavoratori a termine nelle successive assunzioni; il diritto deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione e la sua omissione non determina la conversione del contratto, ma impedisce al datore di opporre la decadenza o il mancato esercizio del diritto da parte del lavoratore.
Richiamato quanto alla necessità dell’atto scritto contenente la clausola appositiva del termine e, per il comma 4, alla conseguenza di inefficacia della clausola quando difetti la forma richiesta.
Richiamato dalla Corte territoriale per ritenere maturata la decadenza rispetto ai precedenti contratti a termine; il dato è riportato nella sentenza impugnata, senza specifica rivalutazione da parte della Cassazione.
Richiamato come norma violata per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria relativa al diritto di precedenza.
La Corte afferma che l’inadempimento dell’obbligo formale di richiamo espresso del diritto di precedenza, se seguito da assunzioni di altri lavoratori in violazione di quel diritto, comporta responsabilità risarcitoria del datore di lavoro.
Richiamato per aderire a un precedente recente in materia di attività stagionali.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali, la qualificazione della prestazione come effettivamente stagionale non può essere affermata in astratto: se il lavoratore contesta le mansioni svolte o la loro riconducibilità alla stagionalità, il giudice deve accertare in concreto tali circostanze.
- L’onere di provare che il lavoratore sia stato addetto esclusivamente ad attività stagionali o ad attività strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro.
- Il diritto di precedenza dei lavoratori a termine deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione; si tratta di un obbligo formale finalizzato a rendere certo al lavoratore contenuto, condizioni e modalità di esercizio del diritto.
- La mancata espressa indicazione del diritto di precedenza non produce la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato, ma integra un inadempimento del datore di lavoro che gli impedisce di opporre efficacemente la decadenza o il mancato esercizio del diritto.
- Se il datore di lavoro, nonostante la violazione dell’obbligo informativo sul diritto di precedenza, procede ad assumere altri lavoratori in violazione della preferenza spettante, risponde dei danni ai sensi dell’art. 1218 c.c.
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