Cassazione Civile, Ordinanza n. 27602/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da una divisione ereditaria relativa a due masse di beni: da un lato beni oggetto di disposizione testamentaria e di comproprietà tra il de cuius e la moglie; dall'altro beni caduti in successione legittima tra i fratelli del defunto. I ricorrenti sostenevano che la Corte d'appello avesse illegittimamente approvato un progetto divisionale che assegnava alla controparte porzioni di terreno più ampie e più pregiate, lasciando alla loro dante causa porzioni boscose o comunque meno utili, e che avesse errato anche nella distribuzione di alcuni beni in Tiriolo, separando il frantoio dalle attrezzature per la lavorazione delle olive. Contestavano inoltre la mancata adozione di un diverso frazionamento dell'immobile sito in Catanzaro Lido, che secondo una diversa consulenza tecnica avrebbe potuto essere diviso in modo più aderente alle quote. I motivi di ricorso denunciavano violazione degli artt. 114 c.p.c. e 718, 726, 727, 720 e 722 c.c., nonché, sul secondo motivo, anche omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere il giudice di merito aderito a un progetto di divisione ritenuto non corretto dai ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri di formazione delle porzioni nella divisione ereditaria: l'art. 727 c.c. non impone un frazionamento rigido di ogni bene, ma offre un criterio di massima; il giudice può preferire l'assegnazione per intero di singoli immobili o porzioni, con conguagli, quando ciò meglio soddisfi l'interesse dei condividenti e consenta di evitare eccessivi frazionamenti e di preservare il valore complessivo della massa. La Corte ha rilevato che le censure dei ricorrenti miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito, già compiutamente motivata in appello, e che le scelte divisionali adottate trovavano giustificazione tecnica ed economica. Il ricorso incidentale, proposto in via condizionata sulla specificità dell'appello e sulla legittimazione degli appellanti, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha poi condannato i ricorrenti principali alle spese, ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in ragione della definizione conforme alla proposta accelerata, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 3; art. 380-bis.1 c.p.c.
Nel procedimento accelerato la proposta del consigliere non comporta incompatibilità per il relatore che poi sieda nel collegio; inoltre, se la decisione conferma la proposta, si applicano le conseguenze previste per la definizione conforme, incluse quelle in tema di responsabilità aggravata.
La definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata integra una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna aggravata, perché il mancato adeguamento alla proposta poi confermata consente di presumere un abuso del processo.
Nella divisione ereditaria il principio dell'eguaglianza dei lotti non ha valore assoluto e vincolante, ma costituisce un criterio di massima; il giudice può formare porzioni diverse e assegnare beni per intero, con conguagli, se ciò è più funzionale all'interesse dei condividenti.
Richiamato quale norma sulla divisione in natura dei beni comuni, nel senso che la formazione delle quote va comunque valutata in relazione alla composizione della massa e alla praticabilità del frazionamento.
Richiamato in tema di divisione di immobili non comodamente divisibili, a sostegno della valutazione discrezionale del giudice sulle modalità di attribuzione dei beni.
Richiamato quale norma connessa ai criteri di divisione e di attribuzione dei beni in comunione ereditaria.
Richiamato tra le norme che regolano la divisione e la composizione delle porzioni ereditarie.
Invocato dai ricorrenti come parametro di censura della decisione di merito, ma senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza per omesso esame di fatto decisivo è stata disattesa perché le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non evidenziavano un vero fatto storico decisivo trascurato.
Richiamato nel motivo incidentale sulla legittimazione ad agire/impugnare.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di successione/processuale e legittimazione delle parti.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di valutazione della prova e della documentazione sulla qualità di eredi.
Richiamato nel motivo incidentale nel quadro dei limiti e delle condizioni delle impugnazioni.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di apertura della successione e del titolo successorio.
Richiamato nel motivo incidentale quale norma sulla delazione ereditaria.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di chiamata alla successione legittima.
Richiamato nel motivo incidentale per la ripartizione dell'onere probatorio sulla qualità di erede e sulla legittimazione processuale.
Richiamato nel motivo incidentale nel testo come norma processuale, senza specifica elaborazione ulteriore.
Richiamato nel motivo incidentale per l'asserito difetto di specificità dei motivi di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella divisione ereditaria il principio di corrispondenza tra quote ideali e quote materiali non impone necessariamente il frazionamento di ciascun bene o di ciascun immobile: il giudice può attribuire beni per intero o porzioni differenziate, purché il risultato complessivo sia proporzionalmente equilibrato e corredato dai necessari conguagli.
- L'art. 727 c.c. opera come criterio guida e non come regola rigida: il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nella formazione dei lotti e può privilegiare la soluzione che meglio tutela l'interesse dei condividenti, anche in termini di funzionalità economica dei beni.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del progetto divisionale quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo логico e coerente le ragioni della scelta tecnica ed economica adottata; le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa soluzione di merito sono infondate.
- Nel procedimento di decisione accelerata, la conferma della proposta del consigliere può legittimare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., secondo la logica dell'abuso del processo, quando il ricorso sia inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato.
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