Cassazione Civile, Ordinanza n. 32861/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
Gli acquirenti di un immobile acquistato dalla società costruttrice avevano rilevato, dopo l'insediamento, la comparsa di macchie di umidità e infiltrazioni. Dopo una consulenza tecnica incaricata nel gennaio 2009 e la successiva denuncia dei vizi nel febbraio 2009, avevano promosso accertamento tecnico preventivo e poi causa per l'eliminazione dei vizi e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di decadenza ritenendo tardiva la denuncia perché la conoscenza dei vizi era già maturata con la comparsa delle macchie; la Corte d'appello aveva invece ritenuto tempestiva la denuncia, facendo decorrere il termine dalla consulenza tecnica e condannando i due soci illimitatamente responsabili. In Cassazione i soci hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 101, 112 e 291 c.p.c., sostenendo che l'appello era stato notificato alla società mentre la decisione aveva colpito i soci senza loro specifica evocazione in secondo grado; 2) violazione dell'art. 1669 c.c., lamentando che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la decadenza, poiché i vizi erano già percepibili al momento della comparsa delle macchie e la consulenza non avrebbe aggiunto nulla alla loro conoscenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la pronuncia d'appello aveva riguardato la società, di cui i ricorrenti erano legali rappresentanti, e perché i soci della snc, illimitatamente responsabili, erano subentrati nel processo dopo la cancellazione della società. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di art. 1669 c.c., il termine di decadenza per la denuncia dei gravi difetti decorre quando il danneggiato abbia conoscenza sicura non solo del difetto, ma anche della sua riconducibilità a difetti di costruzione; la doglianza dei ricorrenti mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto della sentenza impugnata, insindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata ritenuta infondata la censura di violazione del contraddittorio, perché la decisione di merito aveva comunque riguardato il soggetto processuale correttamente rappresentato nel giudizio.
La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata esclusa, poiché la pronuncia non ha deciso oltre o contro un soggetto diverso da quello coinvolto nel processo.
La censura sulla mancata corretta instaurazione del contraddittorio è stata respinta perché i soci erano subentrati nel processo in vece della società cancellata.
Per la denunzia dei gravi difetti dell'opera il termine non decorre dalla sola percezione del fenomeno materiale, ma dalla conoscenza sicura dei difetti e della loro imputabilità a difetti di costruzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., il termine per la denuncia non decorre dalla mera comparsa di segni esteriori del vizio, ma dal momento in cui il danneggiato acquisisce una conoscenza sicura del difetto e della sua riconducibilità a vizi costruttivi.
- Se il fenomeno denunciato è di immediata e chiara percezione sia nella sua entità sia nelle sue possibili cause, la decorrenza del termine di denuncia non è automaticamente differita all'esito di accertamenti tecnici ulteriori; occorre verificare in concreto, con accertamento di fatto, quando sia sorta la consapevolezza qualificata del vizio.
- In sede di legittimità non è censurabile, se adeguatamente motivato, l'accertamento di fatto del giudice di merito circa il momento in cui il danneggiato abbia acquisito la conoscenza sufficiente del vizio.
- La doglianza di violazione del contraddittorio è infondata quando la decisione abbia riguardato il medesimo centro di imputazione sostanziale e processuale, anche se nel corso del giudizio sia intervenuto il subentro dei successori o dei soci a seguito della cancellazione del soggetto originario.
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