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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09693/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due soggetti comproprietari di un fondo hanno convenuto la proprietaria del fondo attraversato per far accertare l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e veicolare sull'unica strada di accesso al loro terreno intercluso; in subordine hanno chiesto la costituzione coattiva della servitù con determinazione dell'indennità ex art. 1053 c.c. e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accolto la domanda principale, ritenendo provato il possesso ultraventennale della servitù; la Corte d'appello ha confermato, valorizzando la presenza di una strada visibile e l'esercizio non clandestino del passaggio, oltre alla prova testimoniale e al possesso esercitato anche dal dante causa. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1061 c.c., sostenendo la mancanza del requisito dell'apparenza e l'interruzione del possesso per effetto di modifiche e chiusure della strada; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., invocando l'efficacia di giudicato di una precedente decisione possessoria e la diversità tra quella e la decisione impugnata; 3) omesso esame e violazione dell'art. 1146, comma 1, c.c. e dell'art. 116 c.p.c., contestando la prova della qualità di eredi e della successione nel possesso in capo alle attrici, nonché la valutazione di alcuni documenti e l'asserita natura di accessione a titolo particolare del possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse conforme ai principi consolidati in tema di apparenza della servitù di passaggio ai fini dell'usucapione, essendo sufficiente un tracciato visibile e stabile, anche formatosi per calpestio, idoneo a rivelare la funzione di accesso al fondo dominante. Ha inoltre escluso che i lavori di miglioramento/allargamento della strada potessero integrare interruzione del possesso utile ad usucapire, difettando una perdita del possesso per oltre un anno. Sul secondo motivo ha escluso la deducibilità del vizio di omesso esame in presenza di "doppia conforme" e ha negato l'efficacia del giudicato invocato, osservando anche che la decisione richiamata era una pronuncia possessoria non idonea a fare stato nel giudizio petitorio sull'usucapione. Sul terzo motivo ha rilevato che la questione della qualità di eredi e della successione nel possesso era nuova e quindi inammissibile, e che la censura sulla valutazione delle prove non era proponibile nei termini dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1061 c.c.

    Per l'usucapione della servitù prediale è necessario il requisito dell'apparenza, soddisfatto dalla presenza di opere o tracciati visibili, non equivoci e permanenti che rendano manifesta la destinazione del passaggio al servizio del fondo dominante.

  • art. 1158 c.c.

    L'acquisto per usucapione presuppone il possesso utile protratto per il tempo richiesto dalla legge; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrati i presupposti del possesso ultraventennale della servitù.

  • art. 1053 c.c.

    Richiamato solo dalla domanda subordinata di costituzione coattiva della servitù con indennità.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili nuove produzioni o allegazioni nei limiti previsti dalla norma; la relazione tecnica di parte è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato può essere opposto solo nei limiti della sua effettiva portata; nel caso concreto non operava il giudicato invocato dalla ricorrente su una precedente decisione possessoria.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere il giudicato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1146 c.c.

    La successione nel possesso può avvenire nei rapporti ereditari; la censura sulla mancanza di prova della qualità di erede è stata dichiarata nuova e inammissibile nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma sulla valutazione delle prove non può risolversi in una richiesta di diversa lettura del materiale istruttorio; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile quando ricorre una doppia conforme e quando la censura mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme il ricorrente che denunci il vizio ex art. 360, n. 5, deve indicare e confrontare le ragioni di fatto delle due decisioni di merito, dimostrando che siano diverse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'usucapione della servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza non richiede necessariamente un'opera artificiale: è sufficiente un tracciato visibile e stabile, anche formatosi naturalmente, purché sia obiettivamente destinato a consentire l'accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente.
  • L'interruzione del possesso utile ad usucapire una servitù non si realizza per qualunque modificazione del tracciato o per lavori di miglioramento della strada, ma solo quando vi sia una perdita del possesso per oltre un anno con impossibilità obiettiva di esercitarlo.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è deducibile in cassazione solo se il ricorrente confronta specificamente le ragioni di fatto delle due decisioni di merito e ne evidenzia la diversità.
  • Il giudicato formatosi su una domanda possessoria non è automaticamente spendibile nel giudizio petitorio volto all'accertamento dell'acquisto per usucapione di un diritto reale, perché i presupposti di tutela dei due tipi di azione non coincidono.
  • La contestazione sulla qualità di erede o sulla successione nel possesso, se non tempestivamente proposta nel giudizio di merito, è inammissibile in cassazione come questione nuova; inoltre la mera instaurazione del giudizio può integrare accettazione tacita dell'eredità nei limiti del caso concreto.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'attribuzione di un valore probatorio diverso da quello legale o il travisamento del criterio di valutazione imposto dalla legge, non quando si chiede soltanto una nuova valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieServitùPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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