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Sentenza

Sentenza n. 373/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento Fasc. -OMISSIS-, emesso l'8 novembre 2021 e notificato il 15 novembre 2021, con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida, cat. B n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202200050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma 2, Codice della strada

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della patente deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e carenza di istruttoria, nonché carenza di motivazione. In particolare, contestava la valutazione prefettizia fondata sulla sottoposizione a sorveglianza speciale, sull'assenza di un'attività lavorativa stabile e sulla condanna, non definitiva, a venticinque anni di reclusione per associazione di tipo mafioso. In corso di causa l'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo implicitamente la riconducibilità della controversia alla giurisdizione ordinaria. Il ricorrente rappresentava di avere svolto attività forense fino al 2016 e di effettuare prestazioni lavorative saltuarie che comportavano spostamenti nel territorio comunale. La vicenda era stata preceduta da una prima revoca adottata nel 2019 in applicazione automatica dell'art. 120, comma 2, del Codice della strada, successivamente annullata in autotutela dalla Prefettura dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020. Riaperto il procedimento, con comunicazione di avvio e nuova istruttoria, la Prefettura adottava l'atto impugnato esercitando il potere discrezionale risultante dalla declaratoria di incostituzionalità.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo spettante al giudice amministrativo la cognizione sulle revoche della patente adottate ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Codice della strada quando, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, il potere prefettizio non è più automatico e vincolato, ma discrezionale. Nel merito ha esaminato unitariamente le censure e le ha ritenute infondate. La Prefettura aveva motivato la revoca richiamando l'assenza di una concreta e stabile attività lavorativa e, soprattutto, la condanna per associazione mafiosa, elemento soggettivo ritenuto idoneo a incidere sull'affidabilità del destinatario e sulla sicurezza pubblica. Il Collegio ha ritenuto tali circostanze comprovate dalla documentazione acquisita, non superate dalle allegazioni del ricorrente e logicamente indicative della possibile utilizzazione della patente per agevolare ulteriori attività delittuose o produrre riflessi negativi sulla sicurezza pubblica. Le prestazioni lavorative saltuarie e non meglio precisate nel territorio comunale non dimostravano l'essenzialità del documento di guida. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 2, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

    A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, il potere prefettizio di revoca non è più automatico e vincolato, ma discrezionale; la decisione deve quindi fondarsi su una valutazione concreta dell'affidabilità del destinatario e delle esigenze di sicurezza pubblica.

  • art. 416-bis c.p.

    La condanna per associazione di tipo mafioso, anche se non ancora definitiva nel caso esaminato, è stata considerata un elemento soggettivo di particolare rilievo nella valutazione prefettizia dell'affidabilità del titolare della patente e del possibile rischio per la sicurezza pubblica.

  • art. 120, comma 2, Codice della strada, come modificato dalla sentenza Corte costituzionale n. 99/2020

    È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui imponeva al prefetto di provvedere alla revoca invece di consentirgli di provvedere.

    La declaratoria di incostituzionalità elimina l'automatismo della revoca e impone una valutazione discrezionale delle circostanze individuali rilevanti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza specifiche conseguenze sostanziali sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • La revoca della patente prevista dall'art. 120, comma 2, del Codice della strada, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'automatismo legislativo, costituisce esercizio di potere amministrativo discrezionale e le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Nell'esercizio del potere discrezionale di revoca della patente nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, l'amministrazione deve valutare concretamente l'affidabilità del destinatario e le esigenze di sicurezza pubblica, indicando gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione.
  • Una condanna per associazione di tipo mafioso, anche non definitiva, può costituire elemento rilevante per ritenere attenuata l'affidabilità del titolare della patente e giustificare la revoca quando, nel contesto della posizione personale risultante dagli atti, sia ragionevole ritenere che il possesso dell'abilitazione possa agevolare ulteriori attività delittuose o incidere negativamente sulla sicurezza pubblica.
  • La deduzione di esigenze lavorative connesse all'uso della patente non dimostra, da sola, l'illegittimità della revoca se le attività risultano saltuarie, non specificamente documentate e svolte in un ambito territoriale nel quale l'uso del documento di guida non appare essenziale.
  • Il giudice amministrativo può valutare unitariamente le censure di travisamento, illogicità, carenza istruttoria e carenza di motivazione quando esse contestano complessivamente la ragionevolezza e la sufficienza della valutazione discrezionale posta a fondamento della revoca.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaGiurisdizione e riparto
RamiTrasporti e circolazioneAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneEccesso di potereDifetto di istruttoria

Testo integrale

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