Cassazione Penale, Ordinanza n. 13472/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla sua identificazione quale autore del fatto, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nella ricostruzione probatoria; 2) erronea quantificazione della pena, chiedendone una diversa graduazione; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo riproponeva censure già esaminate e respinte in appello, mirando in sostanza a una rivalutazione del fatto; il secondo tendeva a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, profilo riservato al giudice di merito; il terzo era inammissibile perché il beneficio non era stato richiesto in appello, sicché non poteva essere dedotto per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente reiterativo di questioni già affrontate in appello, il secondo volto a una non consentita rivalutazione della pena e il terzo non deducibile perché la relativa istanza non era stata formulata nel giudizio di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per fatto di stupefacenti di lieve entità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando il motivo è aspecifico o non correlato alla motivazione della decisione impugnata.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri di commisurazione legale.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello e già motivatamente respinte, quando non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la censura è generica, ma anche quando non vi è correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, se la motivazione di merito non sia manifestamente illogica.
- La graduazione della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la censura in cassazione è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa valutazione di congruità.
- La sospensione condizionale della pena non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la relativa richiesta non sia stata formulata in appello, poiché il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello non può essere censurato se non previamente sollecitato dalla parte.
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