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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07801/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento relativo a una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannando due soggetti alla pena di anni 2 di reclusione per il reato contestato in concorso ex art. 110 c.p. e art. 73, commi 1 e 6, D.P.R. 309/1990, in relazione a eroina e cocaina rinvenute nell'abitazione di un terzo soggetto poi deceduto. Con un unico motivo di ricorso i ricorrenti deducevano vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza/aggravante del concorso con il terzo soggetto, sostenendo che quest'ultimo fosse mero proprietario dell'immobile e non partecipe della detenzione/spaccio, e che non vi fossero elementi per affermarne la responsabilità concorsuale. In sostanza, contestavano l'adeguatezza della motivazione sulla ricostruzione del concorso di tre persone e sulla riferibilità al terzo della consapevole detenzione della droga ai fini di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e immune da vizi logico-giuridici, poiché il giudice di merito aveva valorizzato plurimi elementi probatori: il rinvenimento della sostanza nell'abitazione di proprietà del terzo, nella sua camera da letto; un manoscritto con annotazioni di numeri e nomi; le dichiarazioni di due acquirenti che avevano riferito di essersi recati più volte in quel luogo per acquistare stupefacente; e, soprattutto, la conclusione che anche il terzo detenesse consapevolmente droga ai fini di spaccio e avesse consentito la vendita nell'immobile tramite uno dei ricorrenti. Conseguentemente, ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    norma richiamata per qualificare il fatto come concorso di persone nel reato

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

  • art. 73, comma 6, D.P.R. 309/1990

    richiamato nel ricorso come profilo contestato con riferimento alla partecipazione di un terzo al fatto

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Le censure di legittimità che attaccano la ricostruzione fattuale e motivazionale del giudice di merito sono inammissibili quando si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio, ove la motivazione impugnata sia coerente e logico-giuridicamente adeguata.
  • In tema di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, il concorso di persone può essere desunto da elementi sintomatici quali la disponibilità del luogo di custodia, il rinvenimento della droga in ambienti nella disponibilità di uno dei concorrenti, annotazioni riconducibili all'attività di spaccio e le dichiarazioni di acquirenti che confermino la reiterazione delle cessioni.
  • La responsabilità concorsuale non richiede necessariamente la materiale apprensione della sostanza da parte di tutti i partecipanti, essendo sufficiente che dal quadro probatorio emerga la consapevole partecipazione all'altrui detenzione e alla gestione dello spaccio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non manifestamente illogica o giuridicamente viziata, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioConcorso di persone
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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