Cassazione Penale, Ordinanza n. 36651/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 14 novembre 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva riformato la condanna del Tribunale di Trani per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riducendo la pena da un anno di reclusione e 2.000 euro di multa a otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva escluso la minima offensività considerando la natura della sostanza rinvenuta e la non occasionalità della condotta, anche in ragione del precedente beneficio dell’assoluzione per un fatto analogo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata e priva di aporie logiche la motivazione della Corte d’appello sul diniego dell’art. 131-bis c.p., fondata sulla natura della sostanza e sulla non occasionalità della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
il Tribunale di Trani aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 2000,00 di multa
La disposizione individua il reato per il quale l’imputato è stato condannato; la sentenza in esame non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie incriminatrice.
la Corte di merito, con motivazione esente da aporie logiche ed in linea con l'istituto, ha rigettato l'istanza ex art. 131 bis cod.pen. escludendo la minima offensività della condotta alla luce della natura della sostanza rinvenuta nonché tenendo conto della condotta dell'imputato che non può ritenersi occasionale, avendo già beneficiato di tale assoluzione per fatto analogo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata, con motivazione adeguata, considerando sia la minima offensività della condotta in relazione alla natura della sostanza, sia la non occasionalità, desunta anche dal precedente beneficio ottenuto per un fatto analogo.
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
Con un unico motivo deduce il vizio nnotivatorio e la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
La sentenza riferisce che il ricorrente ha denunciato, mediante le categorie di violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego della causa di non punibilità; il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, quando non risulta assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione che valorizzi la natura della sostanza oggetto del reato e la non occasionalità della condotta; la precedente concessione del beneficio per un fatto analogo può concorrere a dimostrare tale non occasionalità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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