Cassazione Civile, Ordinanza n. 27575/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento di compensi per attività professionale resa da uno studio associato in materia tributaria. In primo grado l’opposizione era stata accolta, ritenendosi che la prestazione fosse mera assistenza tributaria. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione qualificando l’attività come consulenza tributaria, valorizzando l’esame di operazioni societarie complesse, la predisposizione di memorie e ricorsi, i rapporti con l’Amministrazione finanziaria e l’elaborazione di soluzioni giuridiche e fiscali per contenere responsabilità e sanzioni. La società ricorrente per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove e mal qualificato l’attività svolta, limitandosi a una lettura alternativa del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte ha rigettato l’istanza di riunione con altro ricorso, ravvisando l’assenza di connessione tra procedimenti diversi e promossi da soggetti differenti. Quanto al ricorso principale, lo ha dichiarato inammissibile perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non apparente né manifestamente illogica e quindi sufficiente a superare il controllo di legittimità. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamati come parametro della censura sulla prova presuntiva; la Corte non entra nel merito della loro applicazione, ma reputa inammissibile la doglianza perché diretta a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge dedotta non può essere utilizzata per ottenere una revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di ricostruzione alternativa del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La scelta delle prove ritenute decisive, la valutazione dell’attendibilità degli elementi istruttori e il giudizio sul loro peso comparativo sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante e non attraverso una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Una motivazione è censurabile solo se mancante, meramente apparente o manifestamente illogica; se espone un iter argomentativo comprensibile e coerente, supera il controllo di legittimità anche quando la parte ricorrente proponga una diversa interpretazione delle prove.
- La qualificazione di una prestazione professionale come mera assistenza o come consulenza dipende dall’accertamento in fatto del contenuto concreto dell’attività svolta, e non dalla sola etichetta attribuita dalla parte.
- Ai fini dell’inammissibilità del ricorso, è decisivo verificare se la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
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