Cassazione Civile, Ordinanza n. 18045/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo recante plurime pretese tributarie per complessivi Euro 21.654,00. In primo grado il ricorso era stato accolto con compensazione delle spese; in appello principale il contribuente aveva contestato proprio la compensazione, mentre l'agente della riscossione aveva proposto appello incidentale nel merito. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente e condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese di entrambi i gradi, ma con liquidazione forfettaria complessiva di Euro 3.000,00. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale statuizione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri professionali, nonché vizio di motivazione, perché la CTR avrebbe liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari senza spiegare le ragioni della scelta.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, pur osservando che il motivo mescolava profili eterogenei, perché la questione era comunque chiaramente individuabile. Nel merito ha accolto la censura: ha richiamato il principio secondo cui, quando la liquidazione di compensi e spese avviene sulla base dei parametri del d.m. 55/2014, il giudice non può scendere sotto i valori minimi inderogabili, salvo diversa convenzione tra le parti nel rispetto della disciplina applicabile. Poiché la CTR aveva liquidato una somma complessiva inferiore ai minimi senza adeguata motivazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
è il paradigma processuale invocato per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione
artt. 88, 91, 92, secondo comma, c.p.c.
richiamati come norme sulla regolazione delle spese di lite e sulla compensazione
art. 32, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel novero delle norme processuali asseritamente violate
art. 2233, secondo comma, c.c.
richiamato a sostegno del principio di adeguatezza del compenso professionale
art. 13 del d.l. n. 132 del 2014
richiamato unitamente al d.m. parametri per la liquidazione delle spese
costituisce il criterio di liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite, con rispetto dei minimi tariffari
richiamato come modifica del d.m. 55/2014
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
indicato come fonte dell'aggiornamento periodico dei valori minimi
artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di illegittima liquidazione delle spese
artt. 21 e 47 CDFUE
richiamati dal ricorrente come parametri sovranazionali
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati dal ricorrente come parametri convenzionali
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro di conformità alle fonti sovranazionali
Massime di principio
- Quando la liquidazione delle spese di lite avviene in base ai parametri professionali applicabili, il giudice non può riconoscere un compenso inferiore ai minimi inderogabili previsti dalla tariffa o dai parametri vigenti, salvo diversa convenzione consentita dalla legge.
- La liquidazione delle spese processuali che si discosti dai parametri minimi deve essere sorretta da una specifica e coerente motivazione; in mancanza, la statuizione è censurabile in cassazione.
- Anche se un motivo di ricorso cumula censure eterogenee, il ricorso può essere ammissibile quando la questione devoluta alla Corte sia comunque univocamente individuabile.
- La regolazione delle spese non può essere effettuata con una liquidazione meramente forfettaria che, in concreto, eluda il rispetto dei criteri legali di determinazione del compenso professionale.
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