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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15544/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa del consorzio di ottenere l'accertamento dell'obbligo di una società produttrice di corrispondere il contributo ambientale relativo ai prodotti immessi sul mercato nel periodo 2002-2010, con esclusione di un intervallo specifico del 2006, e la condanna al pagamento dell'importo dovuto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello, sulla base di c.t.u., documentazione contabile e del giudicato formatosi in altra causa tra le stesse parti, aveva ritenuto provata la produzione di imballaggi e quantificato il contributo dovuto in euro 50.043,01, ricostruendo indirettamente il quantum per il periodo 2002-2005 in difetto di documentazione idonea. La società soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello del consorzio, ritenuto non specifico e non autosufficiente, anche quanto alle istanze istruttorie di esibizione e c.t.u.; 2) nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di una comparsa conclusionale allegata a un'istanza depositata dalla società, deducendo vizio di specificità; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116, 112 c.p.c. in ordine all'an e al quantum debeatur, sostenendo che non fosse provato che i beni prodotti fossero imballaggi soggetti al contributo e che il giudicato invocato dalla Corte d'appello non potesse avere tale effetto; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, per avere la Corte posto a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi nonostante il rigetto in primo grado e l'accoglimento solo parziale in appello; 5) violazione dell'art. 1227 c.c. per omesso esame dell'asserita inerzia del creditore, che sarebbe rimasto inattivo per oltre due anni pur conoscendo elementi idonei a escludere o ridurre la pretesa contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità o perché meramente meritale, tutti i motivi: il primo perché la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto specifico l'appello ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. secondo il principio delle Sezioni Unite; il secondo perché la doglianza non riproduceva il contenuto della comparsa conclusionale ed era relativa a un atto depositato fuori termine; il terzo perché censurava nel merito l'apprezzamento probatorio fondato anche sul giudicato formatosi in altra causa tra le parti; il quarto perché la soccombenza, sia pure parziale, legittimava la condanna alle spese e la scelta di non compensarle rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito; il quinto perché il richiamo all'art. 1227 c.c. era stato prospettato tardivamente in appello e il ricorso non chiariva se e come la questione fosse stata ritualmente introdotta. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza e delle relative doglianze, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata per sostenere l'inammissibilità dell'appello, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    È stato il parametro formale invocato per tutte le censure, ma la Corte ha escluso la rilevanza dei vizi dedotti perché i motivi erano inammissibili o meritamente diretti contro l'accertamento di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo era costruito come violazione dell'onere della prova, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo esame del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo, ma senza incidere sulla statuizione della Corte, che ha qualificato la censura come meramente meritale.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue il principio di soccombenza; la parte non integralmente vittoriosa può essere gravata delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La scelta di compensare o meno le spese è riservata al giudice di merito nei limiti di legge e non è liberamente rivalutabile in cassazione.

  • art. 1227 c.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la questione risultava proposta tardivamente in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, è sufficiente che l'atto individui con chiarezza i capi della decisione contestati e le ragioni della critica, senza necessità di formule particolari o di un progetto alternativo di sentenza.
  • In cassazione, la censura è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio.
  • La deduzione di un vizio processuale richiede specifica indicazione del contenuto dell'atto o del documento asseritamente trascurato e del momento processuale in cui la questione è stata ritualmente introdotta; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • In tema di spese processuali, il principio di soccombenza impedisce la condanna solo della parte integralmente vittoriosa; la compensazione totale o parziale rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge.
  • L'eccezione fondata su condotte del creditore ex art. 1227 c.c. deve essere tempestivamente proposta e specificamente riprodotta nel ricorso, altrimenti non può essere esaminata in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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