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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31413/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale, sottoscritto tra il dirigente e l'Azienda sanitaria ai sensi dell'art. 22 del CCNL 8 giugno 2000. Il giudice di primo grado aveva accertato che il rapporto si era validamente risolto consensualmente con effetto dalla data pattuita e aveva condannato l'Azienda a corrispondere l'indennità prevista dal contratto collettivo. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo che l'accordo fosse già perfetto e efficace con la sottoscrizione, senza necessità di ulteriore ratifica da parte di altri organi aziendali, e che la revoca successiva di precedenti provvedimenti interni non potesse incidere su un accordo già concluso. In Cassazione l'Azienda ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza e omesso esame di questioni di diritto, sostenendo che la revoca interna e la mancata ratifica avrebbero integrato un diniego alla risoluzione ai sensi dell'art. 22 CCNL; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem, con omesso esame di fatti decisivi; (3) violazione del d.lgs. n. 502/1992, delle regole organizzative dell'Azienda e dei vincoli di bilancio, assumendo che fosse necessaria una previa quantificazione e copertura dell'indennità; (4) omesso esame di fatti decisivi, valorizzando la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la data di decorrenza del recesso e sostenendo che ciò dimostrasse revoca implicita o rinuncia tacita all'accordo. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso che il ricorso individuasse un reale error in procedendo o una specifica violazione di legge, ha ritenuto ammissibile e sufficiente la motivazione della Corte territoriale anche se per relationem, ha affermato che la disciplina invocata dall'Azienda riguardava il procedimento interno di formazione della volontà prima dell'accordo e non incideva sulla validità di un contratto già perfezionato, e ha escluso che la mera prosecuzione di fatto della prestazione potesse valere come revoca implicita o rinuncia tacita alla risoluzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Azienda alle spese.

La decisione

La Cassazione ha confermato integralmente la decisione di merito: l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro era valido ed efficace con la sola sottoscrizione delle parti, non essendo richiesta una ulteriore ratifica degli organi aziendali indicati dalla ricorrente; la revoca successiva di provvedimenti interni non poteva incidere retroattivamente su un accordo già perfezionato; la prosecuzione di fatto dell'attività lavorativa non integrava revoca implicita o rinuncia tacita. Di conseguenza è stato rigettato il ricorso e l'Azienda è stata condannata a rifondere al lavoratore le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 22 CCNL 8 giugno 2000

    La disciplina sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del dirigente attribuisce all'amministrazione la facoltà di non accettare o differire la risoluzione, ma non prevede che, una volta sottoscritto l'accordo, sia necessaria una ulteriore ratifica per la sua efficacia.

  • art. 3 CCNL 8 giugno 2000

    È richiamato come fonte della somma dovuta al dirigente a seguito della risoluzione consensuale del rapporto.

  • d.lgs. n. 502/1992, artt. 2 e 3

    La disciplina dell'organizzazione delle aziende sanitarie e dei poteri del direttore generale non è idonea, nel caso esaminato, a incidere sulla validità di un accordo di risoluzione già formalizzato, in assenza di una specifica deduzione di invalidità del contratto.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato per delimitare i vizi denunciabili in cassazione; l'omesso esame di questioni o argomentazioni giuridiche non rientra nel n. 5, e il motivo di violazione di legge deve indicare specificamente la norma asseritamente violata e argomentare in modo intelligibile il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme violate e non sviluppa argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto della sentenza con esse.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È invocato in relazione al vizio di motivazione apparente, ma la Corte esclude che la sentenza d'appello ne sia affetta.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza, ma senza che il ricorso ne ricavi una effettiva violazione.

  • art. 111 Cost.

    È evocato a sostegno della censura sulla motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza d'appello sufficientemente autonoma e intelligibile.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma sul rito camerale in Cassazione, richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale e sulla memoria del controricorrente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Viene richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato anche per la memoria del controricorrente e la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'accordo validamente sottoscritto dalle parti produce effetti immediati se la disciplina collettiva o interna non preveda espressamente un ulteriore atto di approvazione come condizione di efficacia.
  • Un provvedimento amministrativo successivo, specie se espressamente qualificato come efficace ex nunc, non può incidere su un accordo già perfezionato in precedenza né trasformarsi in un diniego retroattivo della risoluzione.
  • La normativa che disciplina la formazione della volontà dell'ente rileva sul piano interno e preparatorio; per incidere sulla validità dell'accordo concluso occorre allegare e provare uno specifico vizio del contratto, non essendo sufficiente invocare in astratto limiti organizzativi o di bilancio.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e una critica intelligibile alla ratio decidendi; non è ammissibile una censura generica o meramente assertiva.
  • L'omesso esame di questioni o argomentazioni giuridiche non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che riguarda solo fatti storici decisivi e non il mancato scrutinio di tesi difensive.
  • La motivazione per relationem è valida quando il giudice d'appello mostri di avere autonomamente valutato i motivi di gravame e renda comprensibile il percorso argomentativo seguito; è nulla solo la motivazione meramente adesiva e acritica.
  • La mera prosecuzione di fatto dell'attività lavorativa dopo la data di efficacia dell'accordo non basta, da sola, a configurare revoca implicita o rinuncia tacita alla risoluzione consensuale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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