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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14678/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un avvocato, il quale aveva chiesto l'ammissione di un credito professionale di importo notevolmente superiore a quello riconosciuto dal giudice delegato. Il Tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, ritenendo inopponibili al fallimento le dichiarazioni di accettazione delle parcelle e limitando il riconoscimento ai soli importi accessori. In appello il professionista aveva contestato: l'applicazione dei minimi tariffari e il mancato riconoscimento di aumenti fino al quadruplo; l'inopponibilità al fallimento delle accettazioni delle parcelle; l'assenza del parere dell'Ordine professionale; la liquidazione di alcune voci tariffarie e l'esclusione di altre. In sede di rinvio, dopo un precedente ricorso per cassazione accolto solo sul profilo relativo al parere dell'Ordine, la Corte territoriale ha comunque rigettato integralmente l'appello ritenendo decisiva la mancata produzione del fascicolo di primo grado, con conseguente impossibilità di verificare nel dettaglio l'attività svolta e i presupposti per riconoscere compensi superiori ai minimi. Con il nuovo ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, in sintesi, nullità del procedimento per mancata ricerca/ricostruzione del fascicolo, violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del giudicato di rinvio, difetto di motivazione, violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata considerazione degli atti disponibili e dei riconoscimenti della controparte, violazione dell'art. 2233 c.c. e della tariffa forense, e mancata pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo, perché la doglianza sull'asserita erronea affermazione della mancata produzione del fascicolo integra, semmai, un errore di fatto revocatorio e non un vizio deducibile con ricorso per cassazione. Ha respinto il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello di rinvio non ha mutato l'accertamento sull'effettivo svolgimento delle prestazioni anteriori al fallimento, già coperto da definitività, ma ha legittimamente affrontato il diverso profilo della congruità dei compensi, fondando la riduzione di alcune voci sulla mancata prova documentale dell'attività specifica. Ha ritenuto infondato il terzo motivo sulla motivazione, reputando la sentenza sufficientemente motivata al di sopra del minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo relativo agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sia per difetto di autosufficienza, sia perché diretto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo sulla violazione dell'art. 2233 c.c. e della tariffa professionale, richiamando il principio per cui la liquidazione degli onorari entro i limiti tariffari non richiede specifica motivazione e non è sindacabile in cassazione se non per specifiche voci tariffarie. Ha infine rigettato il sesto motivo, precisando che il parere del Consiglio dell'Ordine è obbligatorio solo quando il compenso non sia determinabile in base a tariffe o usi, e che la regolazione delle spese del giudizio di cassazione precedente non poteva essere rivista in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione sul relativo capo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa del fallimento intimato, e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma base dell'opposizione allo stato passivo, utilizzata per contestare l'ammissione parziale del credito professionale

  • art. 2704 c.c.

    richiamato nei precedenti gradi e nel precedente ricorso, ma il motivo relativo era già stato dichiarato inammissibile

  • art. 2233 c.c.

    il compenso del professionista, in presenza di tariffe applicabili, è determinabile dal giudice entro i limiti tariffari; il parere dell'Ordine è necessario solo quando manchi accordo e non sia possibile ricorrere a tariffe o usi, o quando la prestazione non sia inquadrabile nelle voci tariffarie

  • art. 5, comma 3, Tariffa forense

    richiamato per il possibile aumento fino al quadruplo dei massimi, ma la sua applicazione presuppone prova dell'attività e dei relativi presupposti di particolare complessità o urgenza

  • D.M. n. 585 del 1994

    tariffa forense applicabile ratione temporis alla liquidazione dei compensi professionali

  • all. VI, lett. L, d.m. n. 585 del 1994

    la Corte ha ribadito che gli onorari nelle cause di valore elevato restano parametrati al valore e all'attività effettivamente prestata, nei limiti previsti dalla tariffa

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato per censurare la decisione del giudice di rinvio, ma la Corte ha escluso la violazione poiché il rinvio ha rispettato il perimetro del decisum

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può esaminare i profili non coperti dal precedente accertamento definitivo

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è al di sotto del minimo costituzionale; nel caso di specie tale soglia è stata superata

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata inammissibile perché sollecitava un riesame del merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto corretta la richiesta di prova dell'attività specifica ai fini dell'ulteriore compenso

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'erronea affermazione del giudice circa l'assenza di un documento che invece risulta depositato in atti integra, di regola, un errore di fatto revocatorio e non un motivo di ricorso per cassazione.
  • Il giudice di rinvio, dopo cassazione, deve attenersi al principio di diritto enunciato, ma può riesaminare i profili non definitivamente coperti dal precedente accertamento; in particolare, l'accertamento dell'effettivo svolgimento di una prestazione non esaurisce la distinta verifica della congruità del compenso.
  • La liquidazione degli onorari professionali, quando avviene entro i minimi e i massimi tariffari, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede motivazione analitica, salvo che siano specificamente dedotte singole voci tariffarie o la violazione di limiti normativi.
  • Il parere del Consiglio dell'Ordine non è sempre necessario per liquidare il compenso dell'avvocato: esso è richiesto solo quando il corrispettivo non sia determinabile sulla base di tariffe o usi, o quando la prestazione non sia riconducibile alle voci tariffarie esistenti.
  • Chi pretende un compenso professionale superiore a quello già riconosciuto deve offrire prova specifica delle attività svolte e dei presupposti che giustificano l'aumento tariffario; in difetto, il giudice può limitarsi alle voci documentate o comunque risultanti dagli atti.
  • Le censure che mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione, poiché il sindacato di legittimità non consente di sostituire il giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMandatoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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