Sentenza n. 4764/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Tre fogli di via obbligatori con ordine di allontanamento dal Comune di Jesolo, rimpatrio nel luogo di residenza e divieto di ritorno per due anni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari di foglio di via)
Prevale il privato
La controversia
I tre appellanti erano stati destinatari di distinti fogli di via obbligatori adottati dal Questore di Venezia dopo un episodio verificatosi durante la movida notturna: un quarto soggetto aveva urinato sulla ruota dell’autovettura di servizio dei Carabinieri, mentre uno degli appellanti aveva ripreso la scena con il proprio smartphone e gli altri due erano presenti sul luogo. L’Amministrazione aveva ritenuto la condotta indice di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica, valorizzando anche alcuni precedenti penali per guida in stato di ebbrezza e la frequentazione di soggetti gravati da precedenti. Gli appellanti hanno dedotto, tra l’altro, l’assenza di prova e di motivazione circa la loro partecipazione o agevolazione della condotta, l’insufficienza dei precedenti penali, la violazione degli artt. 13 e 16 Cost. e degli artt. 14, 17 e 18 CEDU, la violazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e la sproporzione della durata del divieto. Per il soggetto autore della videoregistrazione è stata inoltre dedotta l’inidoneità della mera registrazione a rafforzare il proposito dell’autore materiale e l’assenza di prova della diffusione del video.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i tre appelli per connessione oggettiva e soggettiva. Ha accolto gli appelli dei due soggetti la cui condotta consisteva nella mera presenza sul luogo dell’episodio, riformando le rispettive sentenze del TAR e annullando i relativi fogli di via. Ha ritenuto che l’emissione della misura preventiva richieda circostanze concrete, provate, significative e concludenti, idonee a dimostrare sia la dedizione del soggetto alla commissione di reati sia l’attitudine offensiva delle condotte rispetto alla sicurezza o tranquillità pubblica. La mera presenza fisica, in assenza di elementi dimostrativi di istigazione, agevolazione o rafforzamento dell’azione altrui, non è sufficiente a fondare un giudizio di pericolosità sociale; neppure i soli precedenti per guida in stato di ebbrezza risultano, nel caso concreto, sintomatici della dedizione alla commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 159/2011. Ha invece respinto l’appello del soggetto che aveva registrato l’episodio, confermando la sentenza del TAR e il relativo foglio di via. La videoregistrazione è stata ritenuta astrattamente idonea a rafforzare il proposito dell’autore materiale e a favorire la diffusione incontrollata dell’episodio, con rischio di emulazione e pregiudizio per la sicurezza pubblica. Per tale soggetto, il giudizio di pericolosità non richiedeva precedenti penali né una prova compiuta della commissione di reati, essendo sufficienti risultanze fattuali idonee a fondare la valutazione preventiva, anche in ragione delle frequentazioni con persone gravate da precedenti. Il Collegio ha inoltre ritenuto infondate le censure comuni: la misura è compatibile con l’art. 16 Cost. e con i principi convenzionali di determinatezza e prevedibilità, l’omessa comunicazione di avvio è giustificata dalla funzione cautelare e dall’urgenza propria del foglio di via, e il divieto biennale è proporzionato rispetto alla gravità della condotta, al limite massimo quadriennale e all’assenza di specifiche esigenze lavorative, sanitarie o analoghe di accesso a Jesolo. Spese compensate.
Norme richiamate
dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
Il foglio di via obbligatorio richiede circostanze concrete, provate, significative e concludenti, dalle quali risultino sia la dedizione del destinatario alla commissione di reati sia l’attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni tutelati. La mera presenza fisica e precedenti isolati non sintomatici non bastano; risultanze fattuali possono invece essere sufficienti per la valutazione preventiva della pericolosità.
art. 16 Cost.
salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza
La libertà di circolazione può essere limitata dal foglio di via quando la misura trovi base legislativa e sia adottata per motivi di sicurezza secondo i presupposti previsti dalla legge.
artt. 3, 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per il foglio di via obbligatorio, in quanto provvedimento di pubblica sicurezza con funzione cautelare e urgenza in re ipsa.
È disposta la riunione degli appelli connessi per la medesima vicenda fattuale e per l’analogia delle censure.
Massime di principio
- L’adozione del foglio di via obbligatorio richiede l’indicazione e la prova di circostanze concrete che, valutate complessivamente, siano significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario.
- Il giudizio di pericolosità sociale fondato sugli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 deve considerare sia il profilo soggettivo della dedizione alla commissione di reati sia il profilo oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte rispetto alla sicurezza o alla tranquillità pubblica.
- La mera presenza fisica sul luogo di una condotta illecita altrui non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per il foglio di via obbligatorio; occorrono elementi concreti di istigazione, agevolazione o rafforzamento dell’azione dell’autore materiale.
- Precedenti penali isolati o risalenti per guida in stato di ebbrezza non sono automaticamente sintomatici della pericolosità richiesta per il foglio di via, se non risultano collegati alla dedizione alla commissione di reati offensivi dei beni indicati dalla legge.
- Per la valutazione preventiva della pericolosità sociale non è necessaria una prova compiuta, equiparabile a quella richiesta per una condanna penale, potendo essere sufficienti risultanze fattuali idonee a fondare ragionevolmente il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza.
- Il foglio di via obbligatorio, quale misura cautelare di pubblica sicurezza caratterizzata da urgenza in re ipsa, può essere adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento; la proporzionalità della durata va valutata mediante idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura rispetto alla condotta, al pericolo e alle concrete esigenze del destinatario.
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