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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 943/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 20/01/2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 13/12/2017, aveva confermato la responsabilita' penale dello Zanga per il reato di cui all'art. 590-bis c.p. (lesioni personali gravi per investimento di un pedone sulle strisce semaforizzate del 19/04/2016), limitando la sanzione accessoria alla sospensione della patente per mesi sei. Il ricorrente deduceva un unico motivo misto (violazione di legge e vizio motivazionale) sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato adeguatamente circostanze particolari dell'intersezione (ostruzione della visuale dovuta al montante sinistro e conformazione dell'incrocio) e modifiche del ciclo semaforico intervenute quattro giorni dopo l'incidente, nonche' la prova che l'imputato avrebbe frenato non riuscendo pero' a evitare l'urto; denunciava quindi omissione di motivazione e manifesta illogicita'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. In motivazione ha richiamato l'onere di specificita' dei motivi di cassazione (art. 581 e art. 606 c.p.p.), la regola secondo cui non e' consentita una denunzia promiscua e aspecifica di plurimi vizi della motivazione, e ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello, anche mediante richiamo per relationem alla sentenza di primo grado. La Cassazione ha altresi' confutato l'argomento difensivo sulla rilevanza decisiva del montante e della conformazione dell'incrocio, osservando che l'ostruzione parziale della visuale e' circostanza di esperienza comune superabile con cautele (attesa di pochi secondi, lieve spostamento della testa), e ha ritenuto provata la colpa dell'investitore per mancata attenzione e violazione delle regole di precedenza a pedoni in svolta (art. 41, co. 9 C.d.S. in relazione all'art. 146, co. 2). Di conseguenza la sentenza di merito e' stata confermata nella sua sostanza e resta ferma la condanna e le statuizioni civili e penali ivi contenute.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma contestata come base della responsabilita' per lesioni personali causate in ambito di circolazione stradale; la Corte ne ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base del rapporto di causalita' e della colpa dell'imputato.

  • art. 41, co. 9 C.d.S. in relazione all'art. 146, co. 2 C.d.S.

    Richiamate come regole di comportamento nei semafori: il conducente in svolta deve dare precedenza ai pedoni ai quali sia data contemporaneamente via libera; la violazione di tali norme ha contribuito a fondare il profilo di colpa specifica.

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta in primo grado e menzionata nel quadro sanzionatorio del processo.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel ragionamento sulla necessita' che il ricorrente enunci in modo specifico i motivi di ricorso e gli elementi di fatto e diritto che li sorreggono; la mancata specificita' viene ritenuta causa di inammissibilita'.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Stabilisce la ricorribilita' per mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento; la Corte ha richiamato l'onere di precisare quale tra questi vizi si deduca e in quali punti.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162

    Richiamati nel passaggio relativo a questioni di procedibilita' del reato (querela vs procedibilita' d'ufficio) e alla disciplina della vacatio legis; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione della vacatio legis in quella fattispecie perche' un successivo decreto-legge aveva differito l'entrata in vigore del d.lgs.

  • art. 10 delle preleggi e art. 73, comma 3 Cost.

    Richiamati nel contesto della discussione sulla vacatio legis e sui termini di entrata in vigore delle norme; la Corte ha discusso che la disciplina della vacatio non autorizza a disapplicare un differimento dell'entrata in vigore disposto dal legislatore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in chiusura in relazione alle statuizioni sulle spese e sulle conseguenze dell'inammissibilita' del ricorso; la Corte ha esaminato l'assenza di profili che giustificassero un diverso esito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: non e' ammessa una denunzia 'promiscua' o perplessa di piu' vizi (mancanza/contraddittorieta'/illogicita') senza indicare con precisione i punti del provvedimento attinti dal vizio.
  • Il giudice di legittimita non e' chiamato a rielaborare o ricostruire le censure del ricorrente: tocca al ricorrente individuare chiaramente gli elementi di diritto e di fatto che sorreggono ciascun motivo.
  • La motivazione per relationem della sentenza di appello alla sentenza di primo grado e' legittima quando le censure d'appello non contengono elementi nuovi rispetto a quelli gia' esaminati in primo grado; in tal caso le motivazioni dei due gradi si integrano.
  • L'esistenza di un ostacolo parziale alla visuale (es. montante anteriore) non esime automaticamente il conducente da responsabilita': il conducente deve adottare cautele ragionevoli (rallentare, attendere pochi secondi, inclinare la testa) per ridurre il rischio e garantire la precedenza ai pedoni.
  • Nel giudizio su incidenti stradali, la mera assenza di tracce di frenata non e' decisiva se altri elementi (velocita' bassa, danni lievi, testimonianze, relazione tecnica) possono spiegare l'assenza di tali tracce; tuttavia il complesso probatorio puo' comunque sostenere la valutazione di colpa.
  • Questioni di efficace entrata in vigore di norme penali (vacatio legis, abolitio criminis, differimenti tramite decreto-legge) richiedono valutazione puntuale: un giudice non puo' ignorare un atto normativo che differisce l'entrata in vigore di una disposizione.
  • In sede di appello il giudice non e' tenuto ad affrontare punto per punto tutte le deduzioni difensive; e' pero' necessario che confuti le argomentazioni centrali che costituiscono l'ossatura della difesa se intende confermare la condanna.

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