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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12970/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Alcuni proprietari di un'area scoperta avevano convenuto in giudizio la Provincia e l'Automobile Club chiedendo il rilascio di terreni di loro esclusiva proprietà, occupati dall'amministrazione provinciale e poi concessi in locazione all'ACI per uso parcheggio, nonché il risarcimento del danno per il mancato godimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione, ordinando anche il rilascio e il ripristino dello stato dei luoghi, ritenendo che l'area fosse stata utilizzata dall'ACI anche dopo il 2009. In cassazione l'ACI ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il ripristino dello stato dei luoghi fosse stato disposto in assenza di specifica domanda, essendo stata chiesta soltanto la condanna al risarcimento per equivalente; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello avesse identificato le particelle illegittimamente detenute sulla base di una testimonianza ritenuta inidonea, senza considerare che la precedente sentenza sul diritto di proprietà riguardava parti diverse e senza disporre una consulenza tecnica per l'esatta individuazione delle superfici. I resistenti hanno sostenuto l'inammissibilità del ricorso e la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti risultava che i proprietari avevano chiesto sia il risarcimento del danno sia la riconsegna del bene libero da persone e cose, con eliminazione degli ostacoli al pieno recupero della disponibilità dell'immobile; dunque la domanda di ripristino era compresa nella pretesa attorea. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la titolarità delle superfici occupate era già stata accertata in primo grado e non era più controversa in cassazione la corrispondenza tra le particelle detenute e quelle riconosciute di proprietà dei resistenti; era invece controverso solo il protrarsi della detenzione oltre il 2009. La censura mirava in sostanza a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, in particolare la valutazione della testimonianza e della documentazione fotografica, attività sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è infondata quando la richiesta di rilascio del bene e di eliminazione degli ostacoli al pieno recupero della disponibilità dell'immobile consente di ricomprendere anche il ripristino dello stato dei luoghi come modalità attuativa della domanda proposta.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo sull'onere della prova è inammissibile se tende in realtà a contestare l'apprezzamento in fatto delle prove e degli elementi istruttori compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La norma ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi contemplati.

Massime di principio

  • La domanda di rilascio di un immobile può includere, anche senza formule sacramentali, la richiesta di rimozione di impedimenti e di ripristino dello stato dei luoghi quando ciò costituisca il mezzo necessario per ottenere la piena disponibilità del bene.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio, poiché la valutazione di attendibilità delle prove e la scelta delle fonti del convincimento spettano al giudice di merito.
  • Quando una questione sulla titolarità del bene o sull'identificazione delle superfici sia già stata definita nei gradi di merito, il ricorso per cassazione non può riesumare un diverso quadro fattuale se la controversia residua riguarda solo la permanenza dell'occupazione o della detenzione oltre un certo momento.
  • L'apprezzamento del fatto e delle prove è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta, anche quando il giudice valorizzi una testimonianza corroborata da riscontri documentali come fotografie o atti tecnici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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