Cassazione Civile, Ordinanza n. 03870/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente creditore)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una società assicuratrice per un importo rilevante, iscritto a ruolo dal Ministero a seguito dell'escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla revoca di un contributo pubblico erogato a una società poi fallita. La società ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. sostenendo l'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi; la controparte ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con due motivi. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che, nelle opposizioni esecutive relative alla riscossione a mezzo ruolo, il legittimato passivo necessario è esclusivamente l'agente della riscossione e non l'ente creditore, salvo il diverso caso delle opposizioni cd. recuperatorie. Poiché nel giudizio era stato evocato solo il Ministero e non l'agente della riscossione, l'opposizione era originariamente inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato che l'opposizione non poteva essere proposta nei confronti del solo ente creditore, perché nel sistema della riscossione a mezzo ruolo l'unico legittimato passivo nelle opposizioni esecutive è l'agente della riscossione. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c., rilevando l'inammissibilità originaria della domanda e disponendo il travolgimento delle decisioni di merito. Sono stati dichiarati assorbiti tutti i motivi del ricorso principale e di quello incidentale. Le spese sono state regolate secondo soccombenza, con condanna della controricorrente.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione è il rimedio corretto per contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata; tuttavia, nelle riscossioni a mezzo ruolo, essa deve essere proposta contro il soggetto titolare dell'azione esecutiva, cioè l'agente della riscossione.
Anche le opposizioni agli atti esecutivi, nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo, vanno rivolte all'agente della riscossione, salvo i casi particolari in cui si tratti di opposizioni recuperatorie.
art. 39 D.Lgs. n. 112 del 1999
"Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"
La norma conferma che, nelle opposizioni esecutive ordinarie, l'agente della riscossione è il convenuto necessario; l'ente creditore può essere chiamato in causa dal concessionario quando siano controverse questioni attinenti al credito, ma non è litisconsorte necessario.
Non ricorre un litisconsorzio necessario sostanziale tra debitore, agente della riscossione ed ente creditore nelle opposizioni esecutive vere e proprie; pertanto non è possibile ordinare l'integrazione del contraddittorio quando sia stato evocato il solo ente privo di legittimazione passiva.
Il difetto originario di legittimazione passiva del convenuto comporta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, perché la domanda non poteva essere proposta.
La disciplina della riscossione a mezzo ruolo comporta la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, attribuendo quest'ultima in via esclusiva all'agente della riscossione.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7
È richiamato solo per distinguere le opposizioni cd. recuperatorie in materia di sanzioni amministrative, che seguono un diverso regime e non coincidono con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Massime di principio
- Nella riscossione dei crediti a mezzo ruolo, la titolarità del credito e la titolarità dell'azione esecutiva sono scisse: il credito resta in capo all'ente impositore/creditore, mentre il potere di procedere a esecuzione forzata spetta esclusivamente all'agente della riscossione.
- Nelle opposizioni esecutive promosse ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. contro atti della riscossione a mezzo ruolo, il solo legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione; la mancata evocazione di quest'ultimo determina l'inammissibilità della domanda.
- L'ente creditore può essere chiamato in causa dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. n. 112 del 1999 quando siano contestate questioni sul credito, ma ciò non trasforma l'ente in litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive ordinarie.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. non è esperibile quando manca il soggetto che, secondo la struttura legale del rapporto, è l'unico legittimato passivo della domanda proposta.
- Nei casi in cui l'opposizione alla cartella abbia natura cd. recuperatoria, perché volta a recuperare la tutela perduta per vizi di notificazione degli atti presupposti, si applica un regime diverso e può configurarsi una legittimazione concorrente o un litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione.
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