Cassazione Civile, Ordinanza n. 19629/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Un committente aveva stipulato un contratto di appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con rimozione e bonifica del tetto in eternit su immobili di sua proprietà. L’appaltatrice aveva ceduto il credito relativo al corrispettivo a una banca, che aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ceduto. Opposta l’ingiunzione, il Tribunale aveva respinto l’opposizione e aveva dichiarato inammissibili le domande ed eccezioni formulate dal debitore in una memoria istruttoria; nelle more la banca aveva ceduto il credito a un’altra società, che era intervenuta nel processo ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente respinto la domanda di risoluzione per inadempimento e l’eccezione di inadempimento per difetto di allegazioni; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere posto a suo carico le spese anche in favore della cessionaria, assumendo che la cessione del credito dipendesse dalla sola volontà delle parti del trasferimento e che sarebbe stato più equo non gravarlo di tali spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la censura, formalmente proposta come omesso esame di un fatto storico decisivo, mirava in realtà a una rivalutazione delle difese e degli atti processuali e contestava la motivazione della sentenza; ha ribadito che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico e non questioni, argomentazioni difensive o elementi istruttori, e che il sindacato sulla motivazione è ormai limitato al minimo costituzionale. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, una volta costituitasi in giudizio, la cessionaria del credito era divenuta parte a tutti gli effetti e assumeva posizione antagonistica rispetto al debitore ceduto; pertanto la condanna alle spese in suo favore era corretta secondo il principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti
il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non per questioni, argomentazioni difensive o una richiesta di rivalutazione del materiale processuale; il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del minimo costituzionale, nelle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la violazione del minimo costituzionale della motivazione si traduce in nullità della sentenza solo nei casi di motivazione mancante o apparente o comunque radicalmente incomprensibile.
chi contesta l’interpretazione di atti processuali deve dedurre specificamente la violazione dei criteri ermeneutici o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando le affermazioni del giudice incompatibili con tali criteri.
le spese seguono la soccombenza; la parte che interviene/costituisce come cessionaria e diviene parte del processo può ottenere la rifusione delle spese se la controparte soccombe nei suoi confronti.
la cessionaria del credito che si costituisce nel processo diviene parte del giudizio e può assumere posizione processuale autonoma e antagonistica rispetto al debitore ceduto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle difese, degli atti o delle prove, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- La critica alla motivazione è ammissibile in cassazione solo quando la sentenza sia affetta da una vera anomalia motivazionale tale da violare il minimo costituzionale; non basta dedurre insufficienza o erroneità argomentativa.
- Chi contesta in cassazione l’interpretazione di atti processuali deve indicare puntualmente la violazione dei criteri ermeneutici applicabili e le specifiche affermazioni del giudice di merito incompatibili con essi.
- La cessionaria di un credito, una volta costituitasi nel giudizio relativo al credito ceduto, è parte processuale a tutti gli effetti e, se risulta vittoriosa, può ottenere la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
- La scelta del giudice di non compensare le spese è espressione di un potere discrezionale di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione sulla soccombenza è corretta.
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