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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05307/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava una porzione di terreno di circa 6408 mq inserita in una particella catastale rurale. In primo grado il giudice, all’esito di CTU, aveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto, condannandolo al rilascio dell’area e al risarcimento del danno da ritardato rilascio. In appello il convenuto aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva qualificato la domanda originaria come azione di rivendica e aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’attore, che non aveva prodotto il proprio titolo di acquisto né quelli dei danti causa, limitandosi a depositare una nota di trascrizione; aveva inoltre escluso che vi fosse prova sufficiente dell’usucapione ventennale e dichiarato inammissibile la domanda di usucapione decennale per novità. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: primo, deducendo l’erronea qualificazione della domanda come rivendica anziché come regolamento di confini e la conseguente violazione degli artt. 950 e 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.; secondo, denunciando omessa pronuncia sul confine tra le particelle; terzo, lamentando la falsa applicazione delle norme sulla prova della proprietà e sull’usucapione, assumendo che la proprietà fosse stata confessata o comunque provata tramite trascrizione e perizia di parte; quarto, censurando la motivazione per avere la Corte rigettato sia la domanda attorea sia quella riconvenzionale senza chiarire l’effettiva titolarità della striscia di terreno. Il resistente ha proposto ricorso incidentale articolando tre doglianze: omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, erronea esclusione della prova testimoniale decisiva per l’usucapione e violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte dichiarato inammissibile la domanda di usucapione abbreviata come nuova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la qualificazione della domanda come rivendica si era consolidata in primo grado e non era stata validamente contestata in appello; in ogni caso, tra rivendica e regolamento di confini vi è differenza ontologica, poiché la prima richiede la prova del diritto di proprietà e la seconda presuppone solo l’incertezza del confine. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, insistendo su elementi indiziari non sufficienti, come la nota di trascrizione, che non prova il contenuto del titolo. Ha assorbito il quarto motivo del ricorso principale per effetto dell’accoglimento di una censura incidentale. Sul ricorso incidentale ha accolto il primo motivo, rilevando l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata, e il terzo motivo, perché la domanda di usucapione abbreviata non poteva essere dichiarata nuova se il convenuto aveva già dedotto in primo grado l’acquisto del bene ad altro titolo: trattandosi di diritti autodeterminati, il titolo dedotto serve solo ai fini probatori. Ha rigettato il secondo motivo incidentale sulla prova testimoniale dell’usucapione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    richiamato per qualificare l'azione di rivendicazione, che impone all'attore la prova rigorosa del diritto di proprietà

  • art. 950 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la domanda dovesse essere qualificata come regolamento di confini

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la domanda era quella di rivendica e il giudice di appello ha deciso entro i limiti del devolutum

  • artt. 1140, 1141, 1142, 1168 c.c.

    richiamati nel ricorso incidentale in relazione al possesso e all'usucapione

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in relazione all'usucapione ordinaria

  • art. 1159 c.c.

    richiamato per la domanda di usucapione abbreviata, ritenuta dalla Corte d'appello erroneamente dichiarata nuova

  • art. 2659 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale nel contesto delle norme sulla trascrizione e sulla prova della proprietà

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova della proprietà nella rivendica

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale per sostenere l'esistenza di ammissioni/confessione della controparte

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e al materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la questione della novità della domanda di usucapione abbreviata in appello

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel primo motivo per sostenere la lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo per sostenere la violazione del giusto processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso principale

Massime di principio

  • L'azione di rivendicazione e l'azione di regolamento di confini sono domande ontologicamente diverse: la prima presuppone un conflitto tra titoli di proprietà e comporta per l'attore la prova piena del proprio diritto; la seconda presuppone invece l'incertezza oggettiva o soggettiva della linea di confine tra fondi contigui.
  • In tema di rivendicazione, la prova della proprietà non può essere assolta con la sola nota di trascrizione, che ha valore meramente indiziario e non sostituisce la produzione del titolo di acquisto e dei titoli dei danti causa, salvo specifiche attenuazioni probatorie non ricorrenti nel caso concreto.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio e una nuova valutazione del merito non sono ammissibili in cassazione, salvo il limite del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti dal giudizio di legittimità.
  • La domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza riformata non costituisce domanda nuova e, se proposta in appello, impone al giudice di pronunciarsi espressamente; la sua omissione integra vizio denunciabile in cassazione.
  • In tema di diritti reali, la deduzione dell'acquisto per usucapione ordinaria o abbreviata non integra domanda nuova in appello se il convenuto aveva già contestato in primo grado la proprietà altrui su quel medesimo bene, perché i diritti autodeterminati si identificano per il loro contenuto e non per il titolo allegato, che rileva soprattutto sul piano probatorio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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