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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13763/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza che aveva revocato la liberazione anticipata (23 semestri) concessa a Lombardo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, Ord. pen., rilevando la sopravvenuta condanna irrevocabile per delitti di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) commessi, secondo il Tribunale, durante i periodi di esecuzione delle pene relative alle quali era stato concesso il beneficio. Lombardo deduce che il Tribunale non ha verificato quali titoli esecutivi riguardassero le concessioni, non ha accertato se i nuovi reati siano stati effettivamente commessi durante l'esecuzione delle pene per le quali era stata concessa la liberazione anticipata, non ha eventualmente proceduto allo scioglimento del cumulo per individuare la pena in esecuzione al momento dei fatti, e ha erroneamente esteso il tempus commissi ricostruendolo come una continuità ininterrotta dal 1992 al 2017 anche oltre quanto accertato nelle sentenze di cognizione; inoltre contesta che il Tribunale avrebbe utilizzato impropriamente l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione (ex art. 671 c.p.p.) per ridefinire i tempi di consumazione già accertati in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il caso al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che la revoca della liberazione anticipata non possa essere decisa automaticamente e che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto: 1) identificare i titoli esecutivi cui si riferivano i provvedimenti concessivi della liberazione anticipata; 2) verificare se i delitti non colposi per cui Lombardo è stato condannato fossero stati commessi durante l'esecuzione della pena in relazione alla quale era stato concesso il beneficio; 3) procedere, se necessario, allo scioglimento del cumulo per stabilire quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione dei nuovi reati; 4) valutare concretamente l'incidenza dei nuovi reati sul percorso rieducativo realizzato nei 23 semestri. La Corte ha altresì censurato la ricostruzione del Tribunale che aveva desunto una permanente militanza mafiosa continua tra il 1992 e il 2017, segnalandone l'incompatibilità con gli accertamenti di cognizione che delimitano i periodi di consumazione. Di conseguenza l'ordinanza di revoca è stata annullata e il processo rimandato per un compiuto accertamento.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 3, Ord. pen.

    la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca

    La revoca non opera automaticamente: occorre una verifica concreta da parte del tribunale di sorveglianza che ricorrano le condizioni (delitto commesso nel corso dell'esecuzione, dopo la concessione del beneficio, responsabilità accertata con sentenza irrevocabile) e occorre valutare l'effettiva incidenza del fatto sulla rieducazione; inoltre la revoca può riguardare solo le riduzioni riferibili alla pena in esecuzione al momento del fatto, salvo che il cumulo sia ancora in corso

  • art. 76 cod. pen.

    Principio di unitarietà del rapporto esecutivo: quando più pene della stessa specie sono in esecuzione contemporanea (cumulo) la revoca, se adottata durante l'espiazione, deve investire le riduzioni concesse sull'intero arco temporale delle pene concorrenti

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riconoscimento della continuazione tra reati: l'eventuale riconoscimento della continuazione ai fini del cumulo/quoad penam non modifica retroattivamente i periodi di consumazione già accertati dal giudice di cognizione, né consente al tribunale di sorveglianza di ridefinire il tempus commissi distinto nelle sentenze di merito

  • art. 416-bis c.p.

    Delitto contestato nelle sentenze successive; la condanna irrevocabile per associazione mafiosa può legittimare la revoca solo se i fatti sono stati commessi nel corso dell'esecuzione della pena oggetto del beneficio e dopo la sua concessione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/1995

    Principio costituzionale secondo cui la revoca non può essere automatica: la condanna per nuovi delitti non può comportare la decadenza automatica del beneficio senza una valutazione concreta del tribunale di sorveglianza

Massime di principio

  • La revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo non è automatica: il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione concreta dell'incidenza del nuovo reato sul percorso rieducativo
  • Occorre accertare che il nuovo reato sia stato commesso durante l'esecuzione della pena in relazione alla quale è stato concesso il beneficio e dopo la data della concessione; se l'esecuzione si era già esaurita la revoca non può riguardare quel beneficio
  • Se il beneficio era stato concesso in costanza di cumulo di pene, se il rapporto esecutivo è ancora in corso la revoca può investire le riduzioni riferite all'intero cumulo; se il rapporto esecutivo si è esaurito occorre sciogliere il cumulo per individuare quale condanna era in esecuzione al momento del nuovo reato
  • Il tribunale di sorveglianza deve individuare i titoli esecutivi (sentenze/provvedimenti di cumulo) cui afferiscono le concessioni del beneficio prima di decidere la revoca
  • Il tempus commissi delicti deve essere desunto dalle sentenze di cognizione: il tribunale non può ridescrivere i periodi di consumazione sulla base di successivi riconoscimenti di continuazione che unificano la pena, né assumere automaticamente una militanza ininterrotta oltre quanto accertato
  • In caso di omissioni procedurali o carenze motivazionali su questi punti la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio

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