Cassazione Civile, Ordinanza n. 28313/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società immobiliare era stata destinataria di avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012 con recupero di IRES, IRAP e IVA e relative sanzioni. L’Ufficio aveva ritenuto la società non operativa ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994, a seguito di verifica fiscale e di una istanza di interpello disapplicativo accolta solo parzialmente. Era inoltre contestata la detrazione IVA relativa a una consulenza resa da altra società, ritenuta dall’Ufficio non sufficientemente provata quanto a natura e inerenza. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece accolto parzialmente l’appello, valorizzando lo stato di crisi della società, il ricorso a strumenti di risanamento e poi al concordato preventivo, nonché l’inerenza della consulenza alle attività di risanamento e dismissione del patrimonio e delle partecipate. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 30 L. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse indebitamente fondato la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo su uno stato di crisi non dimostrato per il 2012 e dipendente dalla volontà imprenditoriale; 2) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, contestando il riconoscimento della detrazione IVA sulle prestazioni di consulenza, in assenza di adeguata prova della loro natura e inerenza.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto che la CTR avesse correttamente accertato in fatto una situazione di crisi penetrante e oggettiva esistente nel 2012, provata documentalmente, idonea a integrare le "oggettive situazioni" di cui all’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994 e a vincere la presunzione di non operatività. Ha inoltre chiarito che la doglianza dell’Agenzia mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto, non un errore di sussunzione. Sul secondo ha affermato che la valutazione di inerenza della consulenza Fingiaco era congruamente motivata dalla CTR, la quale aveva accertato che le prestazioni erano funzionali alla valutazione, ristrutturazione e dismissione delle partecipate e quindi connesse all’attività economica complessiva della società; la censura si risolveva in una richiesta di riesame del merito. Ne consegue il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
commi 1, 3, 3-bis, 4-bis e 4-ter
la disciplina delle società di comodo introduce una presunzione relativa di non operatività e una presunzione successiva di reddito minimo; può essere superata solo dimostrando oggettive situazioni impeditive, indipendenti dalla volontà dell’imprenditore.
la parte che invoca la disapplicazione della disciplina antielusiva deve fornire la prova contraria delle oggettive situazioni impeditive; la censura dell’Agenzia non poteva trasformarsi in contestazione del fatto accertato dal giudice di merito.
il diritto alla detrazione IVA presuppone l’inerenza dei costi all’attività economica; tale requisito può essere riconosciuto anche quando il servizio sia funzionale al complesso dell’attività del soggetto passivo e alle sue operazioni economiche complessive.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove, se il giudice di merito ha correttamente accertato i presupposti fattuali.
il ricorso a un piano di risanamento ex art. 67 l. fall. è stato valorizzato come indice di una situazione oggettiva di crisi rilevante ai fini della disciplina sulle società di comodo.
Massime di principio
- La disciplina delle società di comodo opera su base presuntiva: il mancato superamento del test di operatività fa scattare la presunzione di non operatività e, poi, quella di reddito minimo, ma il contribuente può superarla con prova di oggettive situazioni impeditive non dipendenti da scelte consapevoli dell’imprenditore.
- Ai fini dell’art. 30 L. 724/1994, rileva ogni specifico fatto oggettivo che abbia impedito il conseguimento dei ricavi minimi legali; la prova contraria non va intesa in senso assoluto, ma in termini economici e coerenti con le effettive condizioni di mercato.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se la doglianza attacca in realtà l’accertamento fattuale, essa è inammissibile o comunque infondata come vizio di sussunzione.
- In tema di IVA, l’inerenza dei costi va valutata in relazione al complesso dell’attività economica del soggetto passivo; la detrazione è ammessa anche per costi generali o per servizi preparatori quando siano funzionali alle operazioni imponibili o all’attività economica complessiva.
- Nelle società holding o comunque in strutture societarie articolate, le prestazioni di consulenza volte alla valutazione, ristrutturazione o dismissione di partecipazioni possono essere inerenti se risultano strumentali alla gestione complessiva dell’impresa e adeguatamente comprovate.
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