Cassazione Penale, Sentenza n. 16063/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di Appello che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro (13/06/2022) di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per cinque anni con obbligo di soggiorno. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: contestata l'assenza dei presupposti oggettivi per la misura (mancanza di elementi probatori di appartenenza ad associazione criminale e di apporto funzionale al gruppo; le frequentazioni sarebbero irrilevanti e riconducibili all'ambito lavorativo) e la mancata considerazione della ridotta rilevanza temporale delle condotte, della detenzione scontata e delle attività di reinserimento, nonché dell'autonomia economica e dell'allontanamento dal luogo delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le censure del ricorrente siano in realtà una rivalutazione del merito e non una deduzione di violazione di legge o di motivazione inesistente/appartenente alla nozione di inammissibilità, modalità ammesse in sede di cassazione per i procedimenti di prevenzione. La Corte d'appello aveva fornito motivazione logica e coerente circa la pericolosità sociale attuale del ricorrente, valorizzando le frequentazioni con pregiudicati, precedenti condanne, assenza di redditi leciti, ruolo ripetuto di autista per soggetti di spessore criminale e altri elementi non necessariamente costituenti reato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a) e b)
Norma richiamata quale presupposto per l'applicazione della sorveglianza speciale e degli obblighi di soggiorno; nella sentenza è stata interpretata come fondamento per la misura adottata nei confronti del ricorrente.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Citato in relazione alla ricorrenza dei presupposti oggettivi della misura e al contenuto della motivazione: le censure mosse dal ricorrente sono state ritenute relative alla valutazione di merito più che a una effettiva violazione di legge.
Richiamato con riferimento ai requisiti della motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse inesistente o meramente apparente.
Norma sull'associazione di tipo mafioso richiamata nella vicenda per la valutazione del coinvolgimento del ricorrente; la Cassazione osserva che la sopravvenuta cassazione della condanna non ha eliminato gli elementi valutati ai fini della pericolosità.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 e legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2
Richiamate per delimitare l'ambito di ammissibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1
Interpretata come norma che consente di valorizzare, ai fini della pericolosità sociale, anche comportamenti non costituenti reato, come frequentazioni con soggetti pregiudicati e irreperibilità alle forze dell'ordine.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è consentito in questa sede riformulare la valutazione del merito già compiuta dai giudici di merito salvo che non sussista motivazione inesistente o meramente apparente.
- La pericolosità sociale può essere valutata anche sulla base di comportamenti non costituenti reato (frequentazioni con pregiudicati, irreperibilità, ruolo funzionale e contatti ripetuti), non è necessario che sussistano soltanto reati recenti o continuativi.
- Il fatto di aver scontato una detenzione e di aver svolto attività lavorative o didattiche non esclude automaticamente la pericolosità sociale; tali elementi devono essere valutati nel complesso e non sono decisivi di per sé.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione il ricorrente deve dimostrare che il provvedimento ha omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo che avrebbe potuto determinare un esito opposto; mere alternative interpretative dei fatti non sono sufficienti.
- Ricorsi manifestamente infondati o che costituiscono una non consentita riesamina del merito possono comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) per responsabilità nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15937/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15938/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15939/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15941/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15942/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15943/2024 del 17/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →