Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00267/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Alcuni fideiussori avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il recupero di oltre 230 mila euro, somme dovute in forza di una fideiussione prestata a garanzia di un finanziamento concesso a una società. L’opposizione era stata respinta in primo grado e il rigetto confermato in appello. In appello era stato dedotto, tra l’altro, che la fideiussione fosse nulla perché conforme allo schema ABI oggetto di intesa restrittiva accertata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005; la Corte territoriale aveva però rilevato che, anche ipotizzando la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., i garanti non avevano tempestivamente eccepito la decadenza del creditore e non potevano essere rimessi in termini. In cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi: il primo per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avesse esaminato la domanda di nullità della clausola; il secondo per violazione degli artt. 1418, 1419, 1957, 2969 c.c. e 101 c.p.c., contestando l’affermazione secondo cui l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. dovesse essere proposta dalla parte e non fosse rilevabile d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello aveva comunque considerato l’ipotesi della nullità della clausola, reputando però decisiva la mancanza di una tempestiva eccezione di decadenza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché contrastava con un orientamento consolidato, secondo cui l’eccezione di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e non proponibile per la prima volta in appello. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti, condannandoli alle spese, alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    L’eccezione di decadenza del creditore verso il fideiussore è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta a tempestiva proposizione; la nullità della clausola di rinuncia non elimina, di per sé, la necessità di una specifica eccezione sulla decadenza.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della clausola di deroga alla disciplina dell’art. 1957 c.c.; la Corte non ha accolto la censura perché la nullità della clausola non incideva sull’esito in assenza di tempestiva eccezione di decadenza.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla nullità parziale del contratto; la Corte ha ritenuto comunque decisivo il mancato esercizio tempestivo dell’eccezione ex art. 1957 c.c.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il regime dell’eccezione di decadenza; la Corte ha ribadito che la decadenza ex art. 1957 c.c. non è rilevabile d’ufficio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ha ravvisato violazione, aderendo al principio per cui l’eccezione di decadenza deve essere proposta dalla parte interessata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la Corte territoriale aveva comunque preso in considerazione la questione della nullità della clausola.

  • art. 345 c.p.c.

    L’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. non può essere proposta per la prima volta in appello.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza apportare nuovi argomenti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la definizione del ricorso secondo proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato le statuizioni sanzionatorie previste in ragione della soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’eccezione di decadenza del creditore nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto: deve essere proposta tempestivamente dalla parte interessata e non è rilevabile d’ufficio.
  • Se in giudizio viene accertata la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., ciò non comporta automaticamente la liberazione del fideiussore quando questi non abbia tempestivamente eccepito la decadenza del creditore.
  • La nullità della clausola contrattuale e il regime della decadenza sono piani distinti: la prima non sana la mancata proposizione dell’eccezione processuale quando questa sia necessaria per far valere il relativo effetto estintivo.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non sono scrutinabili censure che si limitino a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato senza offrire argomenti nuovi idonei a superarlo.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.