Cassazione Civile, Ordinanza n. 23148/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava una servitù coattiva di passaggio a favore di un fondo sito in Carini, già riconosciuta in un precedente giudizio nei confronti dell'originaria dante causa del ricorrente e poi dichiarata esercitabile anche con mezzi meccanici. Nel frattempo il ricorrente aveva acquistato alcune delle particelle interessate dal tracciato, compresa la strada di accesso indicata come via Priamo, trascrivendo il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale originaria, sicché sosteneva di non essere vincolato dal precedente giudicato. La controparte aveva quindi promosso un nuovo procedimento sommario per rendere opponibile la precedente sentenza al nuovo proprietario, senza riproporre una prova autonoma dei presupposti della servitù. In cassazione il ricorrente deduceva, con cinque motivi, principalmente: l'assenza dei presupposti legali della servitù coattiva e la necessità di chiamare in giudizio tutti i proprietari dei fondi interposti fino alla via pubblica; la contraddittorietà della decisione sulla interclusione del fondo e sulla natura del percorso; l'inopponibilità della precedente sentenza per mancata trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2653 n. 1 c.c.; l'omesso rilievo che via Priamo fosse strada privata, come affermato in sede amministrativa e nel titolo di acquisto; nonché, in via conseguenziale, la regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente consentito di estendere al nuovo proprietario gli effetti della precedente sentenza senza verificare l'opponibilità della domanda trascritta, senza richiedere la rituale domanda di costituzione della servitù nei confronti di tutti i proprietari dei fondi necessari al raggiungimento della via pubblica e senza compiere un'autonoma valutazione della natura pubblica o privata di via Priamo. Ha inoltre rilevato che la decisione impugnata si era in sostanza limitata ad aderire alle conclusioni del precedente giudizio, celebrato senza la partecipazione del ricorrente, in modo acritico e non consentito. I motivi secondo e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
regola sulla servitù coattiva di passaggio, che richiede la verifica dei presupposti di legge e del tracciato effettivamente necessario per l'accesso alla via pubblica
richiamato come base per l'ampliamento del passaggio e per l'accertamento dei relativi presupposti
l'onere di provare i presupposti della servitù coattiva e la natura dei fondi coinvolti grava su chi la domanda
la domanda giudiziale relativa alla servitù deve essere trascritta per essere opponibile ai terzi aventi causa
il successore a titolo particolare è vincolato dal processo solo nei limiti dell'opponibilità dell'atto o della domanda trascritta
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla contestazione della natura della strada
richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e al divieto di adesione acritica a prove di altro giudizio
richiamato con riferimento alla sufficienza della motivazione
richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo di ricorso in tema di contraddittorio
richiamato per la regolazione delle spese di lite
il procedimento sommario è stato utilizzato per la domanda volta a rendere opponibile la servitù e a costituirla nei confronti del nuovo proprietario
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
richiamato nel motivo sulle spese
richiamato nel motivo sulle spese
richiamato per la trattazione camerale e le memorie
Massime di principio
- La sentenza costitutiva di una servitù coattiva di passaggio non può essere semplicemente "estesa" al terzo acquirente del fondo servente se la domanda giudiziale originaria non è stata trascritta prima dell'acquisto: in tal caso l'atto e il relativo giudicato non sono opponibili al successore a titolo particolare.
- Quando l'accesso alla via pubblica richiede il transito su più fondi appartenenti a soggetti diversi, la domanda di costituzione della servitù deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi necessari; in difetto, il diritto non può essere riconosciuto perché manca il litisconsorzio necessario.
- Se la natura pubblica o privata del tratto terminale di accesso è contestata, il giudice deve accertarla autonomamente sulla base delle prove ritualmente acquisite nel giudizio in corso, e non può aderire acriticamente a conclusioni tratte da un diverso processo al quale il convenuto non abbia partecipato.
- L'onere di provare i presupposti della servitù coattiva e la concreta interclusione o insufficienza dell'accesso grava sulla parte che la domanda, specie quando il convenuto contesti specificamente la natura dei fondi e del percorso invocato.
- La valutazione di documenti e accertamenti provenienti da un diverso giudizio è consentita solo se il giudice effettua una propria autonoma verifica critica e non si limita a recepire il precedente decisum come se fosse automaticamente vincolante.
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