Cassazione Penale, Sentenza n. 4858/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., lamentando la mancata e scorretta applicazione della riduzione/variazione della recidiva (esclusione/quantificazione dell'aumento per recidiva reiterata) da parte del giudice di rinvio, in violazione della pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena. Ha accertato che la Corte di Appello aveva calcolato erroneamente l'aumento per recidiva (attribuendo un incremento irrisorio), mentre il giudice di primo grado aveva applicato un aumento pari a un terzo (mesi 9 e C 10.000). La Corte ha quindi fissato la nuova pena base in anni 2, mesi 3 di reclusione e C 30.000 di multa (dopo avere computato l'aumento per recidiva e l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90 e applicato le riduzioni dovute al rito), annullando la decisione della Corte di Appello nella parte sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Il vizio denunciato è un difetto di motivazione: il giudice deve esporre le ragioni del calcolo della pena e rispondere alle doglianze sulla correttezza del trattamento sanzionatorio; la mancata spiegazione costituisce motivo di cassazione.
art. 63 cod.pen. (criterio moderatore)
Il criterio moderatore interviene quando concorrono più circostanze speciali; la Corte ha richiamato l'uso corretto di tale criterio combinato con le altre norme, ma ha osservato che non può giustificare la riduzione dell'aumento imposto da norme speciali (es. art. 99, comma 5).
Nel caso di delitti in materia di stupefacenti aggravati dall'ingente quantità, l'aumento per la recidiva reiterata non può essere inferiore a un terzo: si tratta di una previsione che fissa un limite minimo inderogabile per l'incremento di pena dovuto alla recidiva reiterata.
L'aggravante prevista per i delitti in materia di stupefacenti (art. 80) determina un aumento della pena, qui applicato come aumento della metà; va combinata correttamente con gli altri aumenti e con il criterio moderatore.
art. 620 lett. I) cod.proc.pen.
Consente alla Corte di annullare senza rinvio e, se possibile, determinare il trattamento sanzionatorio: la Corte ha usato tale potere per rideterminare direttamente la pena quando il calcolo corretto risultava desumibile dagli atti.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio è vincolato a rispettare integralmente i principi e i calcoli indicati dalla Corte e non può applicare soluzioni solo parziali o simboliche.
- In materia di stupefacenti aggravati dall'ingente quantità, l'aumento per recidiva reiterata previsto dall'art. 99, comma 5, non può essere ridotto al di sotto del terzo: ogni ricalcolo della pena deve garantire tale minimo.
- Il criterio moderatore (art. 63) va applicato correttamente quando concorrono più circostanze speciali, ma non può essere usato per eludere limiti minimi stabiliti da norme speciali.
- La motivazione del calcolo della pena deve essere chiara e completa; la mancata illustrazione dei passaggi che portano alla determinazione degli aumenti o delle riduzioni comporta vizio di motivazione censurabile in Cassazione (art. 606 lett. e)).
- Quando l'errore di calcolo della pena è desumibile dagli atti, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena (art. 620), evitando ulteriore rinvio per correggere meri calcoli numerici.
Testo integrale
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