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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19990/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia trae origine da un ricorso per danno temuto proposto da una proprietaria privata, la quale deduceva che il muro perimetrale e di sostegno del cimitero comunale fosse crollato sul proprio fondo, chiedendo la ricostruzione del muro, il ripristino dei luoghi, una garanzia per danni futuri e il risarcimento dei danni. Il Pretore dispose, con ordinanza, l'esecuzione delle opere indicate dal consulente e condannò alle spese, senza fissare il termine per la fase di merito. Successivamente la danneggiata introdusse un ulteriore giudizio dinanzi al Tribunale chiedendo la conferma del provvedimento e il risarcimento dei danni; il Comune eccepì difetto di giurisdizione e contestò nel merito la propria responsabilità. La Corte d'appello accolse il gravame e attribuì al Comune il 90% della responsabilità per i danni al terreno, condannandolo al risarcimento. Nel ricorso per cassazione il Comune dedusse: 1) violazione del giudicato, sostenendo che la domanda risarcitoria fosse già preclusa dall'ordinanza/sentenza resa nel procedimento possessorio; 2) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla giurisdizione, lamentando il mancato esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione e l'applicabilità della giurisdizione amministrativa; 3) violazione delle regole di valutazione delle prove e degli artt. 2697 e 2043 c.c., contestando attendibilità dei testimoni, valenza della c.t.u., riparto delle concause del crollo e quantificazione del danno, inclusa l'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel procedimento possessoria/danno temuto la domanda risarcitoria può essere proposta e decisa soltanto nella fase di cognizione piena o in un autonomo giudizio; nel caso concreto il pretore non aveva deciso sul risarcimento, sicché non si era formato giudicato su tale capo e la domanda poteva essere riproposta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva riportato con precisione come l'eccezione di giurisdizione fosse stata riproposta in appello. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile, perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, e in parte infondato quanto alla liquidazione dell'IVA nel danno risarcibile. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del Comune alle spese di legittimità e del procedimento ex art. 373 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione da giudicato, ma la Corte esclude che nella specie si sia formato giudicato sul capo risarcitorio.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per la formazione del giudicato formale; la Corte nega la preclusione sul risarcimento perché quel capo non era stato deciso.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla natura del provvedimento del giudice di primo grado e alla sua qualificazione.

  • art. 669-octies c.p.c.

    Citato dal ricorrente in relazione alla disciplina ante novella del procedimento cautelare/possessorio.

  • art. 1172 c.c.

    È la norma di riferimento dell'azione di danno temuto oggetto dell'originaria domanda.

  • art. 703 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, anche dopo la riforma del 1990, il procedimento possessorio resta articolato in due fasi; la domanda risarcitoria va trattata nella fase di merito o in autonoma azione.

  • artt. 34 e 35 D.L. 80/1998

    Richiamati dal Comune per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per l'omessa pronuncia sull'eccezione di giurisdizione; la censura non supera il vaglio di specificità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove; la Corte osserva che il ricorso mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte riafferma che l'apprezzamento di attendibilità delle prove appartiene al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Citato nel terzo motivo; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo le censure sostanzialmente di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nella censura sulla responsabilità e sul risarcimento; la Corte non accoglie le doglianze sulla quantificazione del danno.

  • art. 373 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, conclusosi con rigetto dell'istanza; le spese sono liquidate anche per tale fase.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento possessorio o di danno temuto, la domanda risarcitoria non può essere decisa nella fase sommaria se il giudice non la trattiene espressamente per la fase di cognizione piena; in difetto di una statuizione sul punto, non si forma giudicato sul risarcimento e la domanda può essere riproposta in autonomo giudizio.
  • La qualificazione di un atto introduttivo come prosecuzione del procedimento oppure come autonomo giudizio dipende dal suo contenuto sostanziale e dalla reale pretesa dedotta, non dalla sola intestazione o dalle formule adoperate dalla parte.
  • L'eccezione di difetto di giurisdizione, per essere utilmente scrutinata in cassazione, deve essere dedotta con specificità, indicando in modo preciso come e quando sia stata riproposta nei precedenti gradi di giudizio.
  • Le censure che investono la valutazione delle prove, l'attendibilità dei testimoni e il peso della consulenza tecnica non sono ammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • In sede di legittimità è censurabile la liquidazione del danno solo se il ricorrente indica specificamente l'errore giuridico o il fatto decisivo trascurato; altrimenti la doglianza resta una contestazione di merito non scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

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