Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00642/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 1989, nel quale era previsto che i promissari venditori sostenessero gli oneri relativi alla riparazione di un muro posto sul terrazzo pertinenziale dell’immobile promesso in vendita, muro che fungeva anche da confine e contenimento di un giardino soprastante di proprietà di altro condomino. In un precedente giudizio tra le stesse parti era stato accertato l’obbligo dei venditori di farsi carico di tale riparazione; in quella sede la promissaria acquirente aveva ottenuto anche una condanna risarcitoria per il mancato godimento dell’immobile. Successivamente la stessa acquirente, avendo pagato al condominio la somma necessaria per il rifacimento del muro, ha agito in via monitoria/sommaria chiedendo di essere tenuta indenne dai promissari venditori per euro 15.359,07, invocando la clausola del preliminare e il precedente accertamento giudiziale. I venditori hanno contestato la domanda sostenendo che fosse già coperta da giudicato esterno e da divieto di bis in idem, poiché a loro dire la somma liquidata nel precedente processo avrebbe già incluso il danno relativo alla riparazione del muro; in subordine hanno dedotto la prescrizione del diritto azionato e, nel terzo motivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'exceptio doli generalis. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha escluso la violazione del giudicato perché la precedente decisione aveva riguardato un diverso petitum e una diversa causa petendi, ossia il risarcimento per il mancato godimento dell'immobile, mentre la domanda attuale era fondata sull'avvenuto esborso per la riparazione del muro; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla prescrizione perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva valorizzato gli atti interruttivi e la mancata specifica contestazione in appello; ha ritenuto inammissibile anche il motivo sull'omessa pronuncia, per difetto di specificità e di autosufficienza quanto agli atti processuali rilevanti. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dei promissari venditori. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che il giudicato formatosi nel precedente processo impedisse la nuova domanda di rimborso delle spese di riparazione del muro, perché il precedente giudizio aveva accertato soltanto il danno da mancato godimento dell'immobile e non la pretesa economica ora azionata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sulla prescrizione, rilevando che non si confrontava con la reale motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato gli eventi interruttivi e la mancata specifica impugnazione sul punto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo relativo all'exceptio doli generalis, per difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudicato esterno impedisce la riproposizione solo della medesima domanda già decisa, identificata da petitum e causa petendi concreti; se la nuova pretesa si fonda su un fatto storico diverso, il precedente giudicato non è opponibile.
  • La domanda di pagamento di una somma di denaro è eterodeterminata: la sua causa petendi coincide con il fatto costitutivo specificamente allegato, sicché domande monetarie fondate su fatti diversi sono nuove e non coperte dal primo giudicato.
  • Se una domanda non è stata esaminata dal giudice di merito e non ricorrono assorbimento o rigetto implicito, la parte può dedurre l'omissione in appello oppure riproporre la domanda in un diverso giudizio; la mancata impugnazione non determina di per sé un giudicato sostanziale su quella domanda.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se colpisce una motivazione diversa o non decisiva.
  • Per denunciare un error in procedendo per omessa pronuncia su un motivo di gravame, il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando in modo preciso atti, conclusioni e passaggi processuali rilevanti, così da consentire alla Corte l'esame diretto degli atti.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.