Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09182/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un finanziamento concesso per acquistare e realizzare un impianto fotovoltaico presso un fornitore terzo. Il debitore ottenne in primo grado un decreto ingiuntivo per recuperare alcune rate del finanziamento, sulla base di una dichiarazione della banca che, dopo aver ricevuto notizia dell’inadempimento del fornitore, aveva comunicato di non avere più nulla a pretendere e di voler restituire le rate non rimborsate dal fornitore. Successivamente la banca sostenne che quella dichiarazione fosse stata resa per errore, poiché aveva creduto che l’impianto non fosse stato consegnato, mentre poi emerse che l’impianto era stato installato e funzionante. In appello il decreto ingiuntivo venne revocato e il debitore condannato a restituire quanto dovuto. In Cassazione il debitore dedusse: 1) violazione delle norme sulla remissione del debito e sull’annullamento per errore, sostenendo che la dichiarazione liberatoria fosse definitiva, non condizionata e già accettata, dunque non revocabile; 2) omesso esame di un fatto decisivo, nullità per erronea percezione della confessione e violazione delle norme sulla prova, sostenendo che non fosse provato che, al momento della dichiarazione liberatoria, l’impianto fosse già consegnato e completo, e che la banca avesse fondato la revoca su un errore non dimostrato. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla effettiva mancata consegna dell’impianto alla data della dichiarazione e sulla riconoscibilità dell’errore, accertamento non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, qui non ricorrente, poiché il fatto era stato comunque esaminato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondate o inammissibili le censure perché dirette a rimettere in discussione l’accertamento di fatto del Tribunale sulla sussistenza dell’errore essenziale e riconoscibile che aveva giustificato l’annullamento della dichiarazione remissoria. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della banca. Il ricorrente principale è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1236 c.c.

    La remissione del debito è un negozio unilaterale recettizio; nella vicenda, il ricorrente sosteneva che la dichiarazione liberatoria della banca avesse prodotto l’estinzione del debito una volta accettata dal debitore.

  • art. 1324 c.c.

    Alle dichiarazioni unilaterali patrimoniali si applicano, in quanto compatibili, le norme sul contratto, compresa la disciplina dell’annullamento per errore.

  • art. 1353 c.c.

    Norma evocata dal ricorrente, ma non centrale nella ratio decidendi della decisione.

  • art. 1427 c.c.

    È richiamata per affermare che anche la remissione del debito può essere annullata per errore, per effetto del rinvio dell’art. 1324 c.c.

  • art. 1429 c.c.

    L’errore deve essere essenziale per fondare l’annullamento del negozio.

  • art. 1431 c.c.

    L’errore deve essere anche riconoscibile dall’altro contraente/parte interessata.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di confessione giudiziale e sua efficacia probatoria.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle dichiarazioni rese in giudizio come confessione.

  • art. 2734 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di confessione e dei suoi limiti.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte osserva che la doglianza, in sostanza, mirava al travisamento della prova e alla rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte precisa che le censure non denunciavano un vero errore di diritto, ma miravano a contestare l’accertamento fattuale del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità per erronea percezione della confessione, ma la Corte esclude la sussistenza del vizio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque esaminato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito delle memorie nella fase camerale.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata in dispositivo.

Massime di principio

  • La remissione del debito, quale negozio unilaterale recettizio, può essere sottoposta alla disciplina dell’annullamento per errore, in quanto compatibile, mediante il rinvio alle norme sul contratto.
  • Per configurare l’annullamento per errore occorre un errore essenziale e riconoscibile; la verifica della loro sussistenza concreta è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa lettura delle prove o degli elementi istruttori, salvo il limitato vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo quando ricorra una svista percettiva decisiva sul fatto probatorio in sé, non quando la censura investa la valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni o dei documenti.
  • Le contestazioni sulla confessione o sulle dichiarazioni rese in giudizio non possono essere trasformate in un riesame del merito della causa in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàAnnullabilitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.