Cassazione Penale, Sentenza n. 11606/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il delitto di riciclaggio di un'autovettura. Il ricorso articolava due motivi principali: (1) censura della qualificazione della condotta come riciclaggio invece che come furto, con doglianze sulla presunta mancata considerazione della vicinanza temporale e spaziale tra il furto e il rinvenimento del veicolo e sulla assenza di prova che l'imputato non fosse concorrente nel furto; (2) contestazione della consumazione del reato di riciclaggio, sostenendo che l'abrasione della targhetta identificativa fosse una condotta meramente preparatoria/non idonea a ostacolare concretamente l'identificazione e dunque integrasse al più un tentativo o una condotta prodromica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondato il ragionamento del Tribunale di Napoli che considerò non credibile la versione del Troiano di essere autore del furto (quindi non operante la clausola di riserva prevista in apertura dell'art. 648-bis) e ha condiviso che l'abrasione della targhetta identificativa costituisce materiale idoneo ad ostacolare l'accertamento della provenienza del bene, integrando il reato di riciclaggio in forma consumata (poiché l'operazione era stata completata al momento dell'intervento delle forze dell'ordine). La Corte ha inoltre chiarito che l'agevole identificazione successiva del bene non esclude la punibilità per riciclaggio. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sul riciclaggio è stata interpretata nel senso che la manomissione di elementi identificativi del bene è condotta idonea a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita e integra il delitto di riciclaggio; l'estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo salvo che l'imputato dichiari di averlo commesso e tale dichiarazione sia credibile.
Richiamato con riferimento al tema del tentativo: la Corte ha ritenuto che, quando l'operazione di ostacolo all'identificazione è già stata compiuta, il reato è consumato e non tentato.
art. 74 d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada)
art. 74 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La targhetta di identificazione del veicolo è elemento idoneo a identificare il bene (contiene anche il numero di telaio) e la sua abrasione incide concretamente sulla possibilità di collegare il veicolo al legittimo proprietario.
art. 232 DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada)
art. 232 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Il riferimento normativo al regolamento conferma la rilevanza della targhetta identificativa come elemento d'identificazione del veicolo la cui manomissione è idonea a ostacolare l'accertamento della provenienza.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i motivi nei limiti di quanto consentito dall'articolo e li ha ritenuti manifestamente infondati.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione tra furto/reato presupposto e riciclaggio: l'accusa non è tenuta a provare che l'imputato non abbia partecipato al reato presupposto; tale prova diventa rilevante solo se l'imputato afferma credibilmente di aver commesso il reato presupposto.
- Manomissione degli elementi identificativi: ogni condotta che alteri concretamente o renda difficoltosa l'identificazione del bene (es. abrasione della targhetta identificativa) può integrare il reato di riciclaggio, anche se il bene risulta poi agevolmente identificabile.
- Tentativo vs consumazione: se l'operazione di ostacolo all'identificazione è già stata completata prima dell'intervento degli organi investigativi, il reato è consumato; la circostanza che il bene sia stato successivamente identificato non esclude la consumazione del reato.
- Valutazione delle esigenze cautelari: la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari può dipendere dalla credibilità delle dichiarazioni dell'indagato e dalla coerenza temporale e spaziale degli elementi di fatto; incongruenze o omissioni rilevanti possono giustificare la conferma di misure cautelari.
- Reato impossibile e scoperta agevole: la scoperta rapida o l'agevole accertamento dell'origine illecita non escludono automaticamente la rilevanza penale della condotta esosistenziale di ostacolo all'identificazione; per escludere la punibilità per reato impossibile l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta ex ante.
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