Cassazione Penale, Sentenza n. 11597/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma, da parte del Tribunale di Verona, della convalida del sequestro probatorio di urgenza eseguito il 13/10/2025 su telefoni cellulari e documentazione. Le censure principali erano: (i) violazione dell'art. 63 c.p.p. per l'utilizzo delle sommarie informazioni rese dall'indagato il 13/10/2025 e, in generale, inutilizzabilità degli atti acquisiti; (ii) inutilizzabilità dei rilievi fotografici ritraenti conversazioni "WhatsApp" sul telefono in assenza di preventivo decreto di sequestro autorizzato dal pubblico ministero e mancata comunicazione all'indagato del diritto di farsi assistere da difensore (art. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.); (iii) insufficiente motivazione circa il fumus del reato (art. 648 c.p.), lamentando che non fosse individuato il reato presupposto nella sua tipologia; (iv) violazione del principio di proporzionalità/adeguatezza del sequestro probatorio (art. 253 c.p.p. e principi costituzionali), per l'omessa indicazione dei criteri di selezione dei dati, del perimetro temporale e dei tempi di estrazione dei dati dai dispositivi elettronici. La difesa ha anche prodotto memoria con motivo aggiunto in febbraio 2026.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile o infondato nei vari punti. Sul primo motivo ha osservato che il Tribunale aveva già dichiarato inutilizzabili le sommarie informazioni rese dall'indagato, rendendo manifestamente infondata la doglianza; ha inoltre rilevato che il sequestro era stato regolarmente autorizzato dal pubblico ministero con decreto trasmesso via PEC il 13/10/2025 alle ore 13:18 e quindi eseguito validamente alle ore 14:50. La questione relativa alla formale prova di trasmissione del decreto e al mancato avviso sull'assistenza del difensore è stata ritenuta inammissibile perché non impugnata in sede di merito. Sul fumus per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, si verifica l'astratta configurabilità del reato sulla base della congruità degli elementi e ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale. Quanto al profilo della proporzionalità, la Corte ha confermato che, sebbene il sequestro di dispositivi informatici imponga particolari oneri motivazionali (perimetrazione dell'oggetto, delimitazione temporale, criteri di selezione, tempi ragionevoli), tali oneri vanno calibrati con riferimento alla fase procedimentale: in una fase embrionale e di urgenza, in assenza di tecnici informatici che permettano una selezione sul posto, il sequestro dell'intero dispositivo può essere proporzionato a condizione che il pubblico ministero proceda all'estrapolazione dei dati rilevanti in tempi ragionevoli e restituisca il materiale non pertinente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 63 cod. proc. pen.
Riferito alla disciplina delle sommarie informazioni: la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva già dichiarato inutilizzabili le sommarie informazioni rese dall'indagato, rendendo infondata la censura sulla loro utilizzazione ai fini del fumus.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la Corte ha ricordato che, nel riesame del sequestro probatorio, va verificata l'astratta configurabilità del reato (fumus) sulla base della congruità degli elementi rappresentati, non il giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa.
art. 253 cod. proc. pen.
Disciplina del sequestro probatorio: la Corte ha ribadito l'obbligo di motivazione e il rispetto del principio di proporzionalità, con particolare riferimento alla necessità di perimetrare l'oggetto del sequestro, i criteri di selezione dei dati e i tempi per l'estrazione, salvo che le esigenze di urgenza e la mancanza di supporto tecnico giustifichino un sequestro più esteso in una fase embrionale delle indagini.
art. 356 cod. proc. pen.
Riguarda la perquisizione e sequestro: la difesa ha censurato l'esecuzione senza avviso dell'assistenza del difensore; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non tempestivamente impugnata.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nelle doglianze sulla mancata comunicazione del diritto di farsi assistere da difensore; la Corte ha considerato la censura non validamente proposta in tempo utile.
art. 125, art. 275 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari: la giurisprudenza interpretata dalla Corte impone motivazione specifica e bilanciamento con il diritto di proprietà e la riservatezza, specie per dispositivi elettronici.
art. 262 cod. proc. pen.
Norma sulla restituzione dei beni sequestrati: la Corte ha ricordato che il beneficiario può proporre istanza di restituzione se ritiene eccessiva la durata del vincolo reale.
art. 263 cod. proc. pen.
Rimedio al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame: strumenti disponibili per contestare la protrazione o l'eccessiva estensione del sequestro probatorio.
Massime di principio
- In caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici/telefonici in fase iniziale e urgente, l'autorità può sequestrare l'intero dispositivo se non è possibile effettuare una selezione mirata sul posto per mancanza di supporto tecnico; tuttavia il pubblico ministero è obbligato ad estrarre i dati rilevanti in tempi ragionevoli e a restituire tempestivamente i dati non pertinenti.
- Per valutare il fumus del reato in sede di riesame del sequestro probatorio non è richiesto un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma la verifica dell'astratta configurabilità del reato sulla base della congruità degli elementi indicati nella notizia di reato.
- Il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato in modo da consentire il controllo sulla proporzionalità della misura (finalità probatoria, rapporto tra bene e reato, criteri di selezione e, se possibile, perimetrazione temporale), salvo che le caratteristiche della fase iniziale e l'urgenza giustifichino una motivazione più articolata successivamente integrabile.
- Le doglianze formali sul decreto di perquisizione/sequestro (es. prova di trasmissione, mancata comunicazione del diritto al difensore) devono essere tempestivamente impugnate nei rimedi previsti in sede di merito; se sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
- Quando il sequestro riguarda dati personali e comunicazioni elettroniche, il principio di residualità impone l'uso di strumenti meno invasivi ove possibile e la previsione di criteri oggettivi per l'estrazione e la selezione dei dati, o quantomeno l'obbligo di procedere a tale selezione in tempi ragionevoli.
- Il ricorrente che intenda contestare la durata o l'estensione di un sequestro probatorio ha a disposizione l'istanza di restituzione ex art. 262 c.p.p. e i rimedi giurisdizionali (ricorso al giudice delle indagini preliminari o al tribunale del riesame) per ottenere verifica e, se del caso, restituzione del materiale non pertinente.
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