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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11559/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva in massima parte confermato le condanne pronunciate in primo grado (procedimento con rito abbreviato) per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990) e per reati connessi (tra cui ricettazione/riciclaggio e violazioni penali collegate). I motivi di ricorso denunciavano, a vario titolo: vizio della motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'associazione e sul ruolo personale degli imputati; inutilizzabilità di intercettazioni, videoriprese e dati GPS (eccesso investigativo / mancanza di provvedimenti autorizzativi); errata qualificazione giuridica dei fatti (riqualificazione in riciclaggio/autoriciclaggio); errori nella determinazione della pena e diniego di circostanze attenuanti; omissione del giudice di appello di pronunciarsi sulla continuazione con una sentenza di altro giudice. I ricorrenti chiedevano annullamento o riforma della sentenza impugnata con varie censure specifiche per ciascuna posizione.

La decisione

La Corte di cassazione, dopo aver esaminato le censure, ha: 1) dichiarato inammissibili i ricorsi di larga parte degli imputati (Capogna, Bertoni, Sforza, Bocca, Tucci, Rajapaksa) per motivi in gran parte aspecifici o meramente riconsuntivi di questioni di merito; 2) dichiarato inammissibile il ricorso di Marcello Latini per rinuncia (con condanna alle spese e sanzione pecuniaria equitativa); 3) rigettato i ricorsi di Mirco Maccarinelli e di Fabio Kowalsky (cioè respinti nei termini) e li ha condannati alle spese; 4) parzialmente accolto il ricorso di Francesca Anzuini limitatamente ad un profilo procedurale: ha annullato la sentenza impugnata in relazione al mancato esame, da parte della Corte d'appello, della domanda di riconoscimento della continuazione con sentenza n. 8675/2021 (Tribunale di Roma) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per rideterminare quel punto; nel resto il ricorso di Anzuini è stato dichiarato inammissibile. La decisione ha confermato in sostanza la validità delle acquisizioni probatorie principali (intercettazioni, videoriprese esterne, pedinamenti GPS) e la valutazione di merito dei giudici di appello sul tema associativo e sulle responsabilità individuali. Sono state disposte condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    non presente nel testo con citazione diretta di commi particolari

    Art. 73 (illecito stupefacenti) richiamato come norma-base per i reati-fine; la Corte ha confermato che i singoli episodi di cessione e i sequestri, insieme alle intercettazioni e agli elementi indiziari, giustificano la qualificazione e la responsabilità per detenzione e cessione

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74 (commi 1, 2, 4, 6, 7)

    commi 1,2,4,6,7 richiamati nel testo

    Art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti): la Corte ribadisce i criteri di distinguo tra associazione (accordo stabile per una serie indeterminata di reati) e concorso di persone; chiarisce che ai fini del comma 6 (associazione di lieve entità) è necessario valutare la potenzialità organizzativa e non solo i singoli episodi; il comma 7 (speciale attenuante per collaborazioni) va applicato con parametro della rilevanza effettiva della collaborazione sul reato associativo, e la sua misura è rimessa alla valutazione di merito

  • codice penale, art. 648

    Reato di ricettazione richiamato nella fase di qualificazione; la Corte ha ritenuto che in alcuni casi la condotta fosse meglio configurabile come riciclaggio (o viceversa) secondo le risultanze istruttorie, purché la riqualificazione non muti radicalmente il contenuto essenziale dell'addebito

  • codice penale, art. 648-bis

    Art. 648-bis (riciclaggio): la Corte ha ritenuto ammissibile la riqualificazione in riciclaggio quando dalla consegna del danaro (versamenti ai cinesi e trasferimenti all'estero) emergono modalità che rendono francamente difficoltosa l'identificazione dell'origine; la Corte richiede però che la riqualificazione non sorprenda l'imputato cambiando il nucleo essenziale dell'imputazione

  • codice penale, art. 81, comma finale (continuazione)

    Principio di specialità/continuazione: la Corte ricorda i criteri per calcolare e motivare l'aumento di pena per i reati satellite e ritiene legittime le scelte di merito purché motivate in modo congruo; aumenti contenuti non richiedono eccessiva motivazione analitica

  • codice di procedura penale, art. 606

    comma 1, lett. b) ed e) citati

    Art. 606 (motivi di cassazione): i motivi devono essere specifici; la Corte ha dichiarato molti ricorsi inammissibili perché aspecifici o perché riproposizione di censure di merito già giudicate

  • codice di procedura penale, art. 271

    Art. 271 (inutilizzabilità delle prove): la Corte ha valutato le eccezioni sull'inutilizzabilità di prove (es. chat criptate, videoriprese) e ha ritenuto che diverse prove (videoriprese esterne, GPS, intercettazioni ambientali e telefoniche, sequestri) costituissero compendio probatorio valido; ha escluso che ogni vizio procedurale determini automaticamente inutilizzabilità derivata delle successive acquisizioni

  • codice di procedura penale, art. 268

    Art. 268 (verbali di intercettazione): la Corte ha accertato l'esistenza dei verbali e ritenuto infondate le doglianze sulla mancata redazione; l'assenza di documentazione specifica non è stata ritenuta provata

  • codice di procedura penale, art. 616

    Art. 616 (sanzioni in caso di inammissibilità): la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese e di somme in favore della Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o per rinuncia all'impugnazione

  • giurisprudenza della Corte di cassazione e principi di diritto (citati)

    varie massime e orientamenti giurisprudenziali richiamati nel testo

    Richiamati principi consolidati: sindacato di legittimità limitato sulle valutazioni di fatto; ammissibilità della motivazione per relationem fra primo grado e appello; prova atipica (videoriprese esterne, pedinamento GPS) ammissibile senza provvedimento preventivo in quanto non assimilata alle intercettazioni; principio che la riqualificazione giuridica è lecita se non altera l'essenza dell'accusa

Massime di principio

  • Le censure meramente ricostruttive o generiche sulle valutazioni di fatto (vizio della motivazione non specificato) sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione: i motivi devono essere puntuali e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito
  • Le videoriprese esterne e il pedinamento GPS sono considerati "prove atipiche" e, secondo la giurisprudenza citata nella sentenza, sono utilizzabili senza provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria quando riguardano comportamenti non comunicativi in luogo pubblico; la loro esclusione richiede una specifica indicazione del pregiudizio per la posizione dell'imputato
  • L'inutilizzabilità derivata ("frutti dell'albero avvelenato") non è principio generale nell'ordinamento italiano: l'illegittimità di una acquisizione non comporta automaticamente inutilizzabilità di tutte le successive acquisizioni autonome regolarmente autorizzate
  • La riqualificazione degli illeciti (es. da ricettazione ad 648-bis riciclaggio) è ammissibile se la nuova qualificazione non altera il nucleo essenziale del fatto per cui l'imputato è stato giudicato e se è adeguatamente motivata; la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo in caso di mutamento radicale degli elementi essenziali dell'addebito
  • Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è richiesta un'organizzazione complessa: sono sufficienti elementi sintomatici (ruoli ripartiti, compiti, basi logistiche, flussi di denaro, ricorrenza degli episodi) che dimostrino un accordo durevole ed una struttura, anche minima, funzionale alla commissione di una serie indeterminata di reati
  • Sui profili sanzionatori la valutazione del giudice di merito (riconoscimento/negazione attenuanti, graduazione della pena, aumenti per continuazione) è ampiamente discrezionale e sindacabile in Cassazione solo per vizi logici, contraddizioni evidenti o errori normativi gravi
  • Se il ricorrente chiede espressamente che la Corte d'appello si pronunci sulla continuazione tra sentenze, il giudice del gravame ha l'obbligo di pronunciarsi; il rinvio ad altra sede sul punto è vizio correggibile ed ha determinato nell'atto la parziale annullamento con rinvio per la posizione di Anzuini

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