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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11296/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 10 del dlgs n. 74/2000, sollevando due censure: 1) vizio di indeterminatezza e genericità del capo di imputazione perché non venivano precisate le concrete scritture contabili o i documenti che sarebbero stati occultati o distrutti; 2) manifesta illogicità e travisamento delle risultanze del verbale di verifica della Guardia di Finanza del 9 ottobre 2018, poiché da quel verbale emergeva che la compravendita immobiliare del 25 febbraio 2015 era già nota agli accertatori (e, trattandosi di atto pubblico, presumibilmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate), sicché la mancata esibizione del contratto in sede di verifica non poteva automaticamente dimostrare un occultamento idoneo a impedire la ricostruzione del reddito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha rigettato il primo motivo ritenendo infondata la doglianza sulla genericità del capo di imputazione: l'art. 10 del dlgs n. 74/2000 individua in termini generali le "scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione" come oggetto materiale del reato, rimandando alle disposizioni che impongono la conservazione, perciò non è necessaria l'esatta elencazione dei singoli documenti in capo d'imputazione. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte territoriale non ha valutato se la mancata esibizione del singolo contratto di compravendita avesse effettivamente impedito la ricostruzione del reddito aziendale, considerando che l'atto era atto pubblico e gli elementi per la ricostruzione potevano essere acquisiti presso terzi (Agenzia delle Entrate, banche dati). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il processo ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari perché verifichi, alla luce dei principi espressi, se sussistano gli elementi costitutivi del reato contestato (in particolare il "rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito").

Norme richiamate

  • dlgs n. 74 del 2000, art. 10

    occultamento o la distruzione "in tutto o in parte (del)le scritture contabili o (de)i documenti di cui è obbligatoria la conservazione"

    La norma definisce l'elemento materiale del reato in termini generali e rinvia alle disposizioni che impongono la conservazione; quindi l'imputazione non deve necessariamente specificare ogni singolo documento e il soggetto può dimostrare l'insussistenza della condotta ovvero che i documenti non erano soggetti a obbligo di conservazione

  • dPR n. 6000 del 1973, art. 14

    Richiamato dalla Corte come fonte che individua le scritture contabili obbligatorie per imprese e società; serve a definire quali documenti rientrano nell'obbligo di conservazione cui si riferisce l'art. 10 del dlgs 74/2000

Massime di principio

  • Per il reato di cui all'art. 10 dlgs 74/2000 non è indispensabile che l'imputazione elenchi puntualmente ogni singolo documento: la norma individua in termini generali le "scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione".
  • Quando la distruzione o l'occultamento riguarda solo una parte della documentazione, la sussistenza del reato richiede che la condotta abbia prodotto un "rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito"; se il reddito può essere ricostruito mediante fonti terze la rilevanza penale può venire meno.
  • Se la documentazione mancata in sede di verifica è già conoscibile presso terzi (es. atto pubblico registrato all'Agenzia delle Entrate, banche dati), l'assenza in sede di verifica non prova automaticamente l'elemento oggettivo del reato; il giudice deve valutare se la ricostruzione del reddito fosse comunque possibile.
  • In sede di impugnazione, la Corte di merito deve esaminare esplicitamente la possibilità di acquisire documenti aliunde e il grado in cui la mancanza di documentazione ha ostacolato la ricostruzione fiscale; la mancata considerazione di tale profilo può legittimare l'annullamento e il rinvio.
  • Il soggetto accusato può difendersi dimostrando che non ha posto in essere occultamento/distruzione oppure che i documenti oggetto della condotta non erano soggetti a obbligo di conservazione.

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