Cassazione Penale, Sentenza n. 11607/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava (i) la persistenza della custodia nonostante la perdita di efficacia del titolo associativo (art. 416‑bis) e chiedeva la "rifondazione" del giudizio cautelare; (ii) la mancata valutazione degli arresti domiciliari con controllo elettronico come misura alternativa; (iii) la valutazione errata dell'attualità del pericolo a fronte di oltre sei anni di detenzione; (iv) la motivazione apparente, contraddittoria o illogica del Tribunale rispetto ai presupposti di pericolosità e ai precedenti e rapporti di clan invocati dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile al caso la doppia presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 (per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416‑bis.1): sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino lo stabile distacco dall'organizzazione criminale, e che il mero decorso del tempo non è sufficiente. Ha altresì chiarito che l'obbligo di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico (art. 275, comma 3‑bis) non trova applicazione quando opera la citata presunzione speciale, e comunque il Tribunale aveva motivato l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con argomenti logici (rischio di riallaccio dei legami criminali). La Corte ha confermato la congruità della valutazione svolta dal Tribunale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato questo comma come fonte della "doppia presunzione relativa" (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere) per i delitti aggravati ex art. 416‑bis.1; tale presunzione può essere superata soltanto da elementi specifici che dimostrino il distacco stabile dall'organizzazione, e il mero decorso del tempo non è idoneo di per sé a superarla.
art. 275, comma 3‑bis, cod. proc. pen.
L'obbligo di motivare specificamente l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico non si applica quando la custodia in carcere è disposta per reati per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di cui al comma 3; ciò significa che, in tali casi, il giudice non è tenuto a dare la stessa motivazione puntuale prevista dal comma 3‑bis.
Norma generale sui presupposti delle misure cautelari: la Corte ha richiamato che la presunzione speciale di cui all'art. 275 comma 3 prevale sulla regola generale dell'art. 274 quando applicabile.
Riferimento alla fattispecie aggravata che legittima l'applicazione della presunzione speciale; la presenza di reati connessi a organizzazioni di tipo mafioso rafforza la sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione utilizzati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.
art. 125 e art. 299 cod. proc. pen.
Norme richiamate nella censura sulla motivazione e sull'attualità del pericolo; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse carente né illogica rispetto ai criteri normativi richiamati.
artt. 13, 27, 111 Cost.
Principi costituzionali invocati dal ricorrente (tutela della libertà personale, presunzione di non colpevolezza e garanzie del processo), che la Corte ha ritenuto non violati dalla motivazione e dall'applicazione della presunzione speciale nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando nei confronti dell'indagato sussistono gravi indizi per reati aggravati ai sensi dell'art. 416‑bis.1, si applica una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere: tale presunzione vale come punto di partenza e può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino il distacco stabile dall'organizzazione.
- Il mero decorso di tempo e la lunga durata della detenzione non sono, di per sé, idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3; è necessaria prova concreta di dissociazione o di idoneità di misure meno afflittive a garantire le esigenze cautelari.
- L'obbligo di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico (art. 275, comma 3‑bis) non trova applicazione quando opera la presunzione speciale di cui al comma 3; tuttavia, se dagli elementi emergono profili che rendono plausibile l'efficacia di misure alternative, il giudice deve valutare e motivare di conseguenza.
- La valutazione sulla necessità e adeguatezza delle misure cautelari è essenzialmente di merito: la Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, ma non può rinnovare la valutazione concreta dei fatti o sostituirsi al giudice del merito nel riconsiderare la prova.
- Se si intende impugnare una custodia cautelare fondata su presunzioni speciali, la difesa deve produrre o indicare elementi specifici e concreti (es. atti che dimostrino dissociazione stabile, cambi di vita certi, elementi che rendano misure alternative adeguate) per avere concrete possibilità di successo.
- Se la presunzione speciale non opera (ad esempio perché il titolo associativo è definitivamente decaduto e non sussistono altri reati aggravati), il giudice avrà invece l'obbligo più rigoroso di motivare il rifiuto di misure alternative, ivi compresa la valutazione puntuale del controllo elettronico.
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