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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03275/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso da un consorzio concessionario di lavori di ristrutturazione di una infrastruttura viaria, nel quale si chiedeva la quantificazione del computo revisionale e il pagamento dei maggiori importi dovuti in applicazione del meccanismo di revisione prezzi previsto dall'art. 33, comma 4, l. 41/1986. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che l'atto di sottomissione stipulato nel 1998 avesse natura autonoma, transattiva e novativa, con conseguente esclusione di ogni revisione prezzi. Il ricorso per cassazione contro tale decisione era stato già respinto con sentenza n. 30886/2018, sulla base della considerazione che si trattava di una questione di interpretazione contrattuale riservata al giudice di merito e che non erano stati specificamente indicati i canoni ermeneutici violati. Con il ricorso per revocazione il consorzio ha denunciato tre errori di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: l'omessa percezione, da parte della Corte di cassazione, del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione dell'art. 1362 c.c.; l'omessa percezione della dedotta violazione dell'art. 1230 c.c., con conseguente asserito vizio di omessa pronuncia; e l'erronea considerazione del presupposto fattuale dell'atto di sottomissione, che non sarebbe stato una perizia di variante in aumento ma un progetto di completamento, con conseguente pretesa assenza di nuovi lavori e di autonoma novazione negoziale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a rimettere in discussione la valutazione giuridica e interpretativa già compiuta nella precedente ordinanza di legittimità. Ha quindi affermato che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve essere un errore percettivo, immediatamente e obiettivamente rilevabile dagli atti interni al giudizio di cassazione, non un'errata interpretazione del ricorso o delle norme invocate. Poiché la precedente decisione aveva effettivamente pronunciato sul motivo, qualificandolo come censura di merito sull'interpretazione del contratto e dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità, non era configurabile alcuna omissione di pronuncia né sussisteva il vizio revocatorio. Il ricorso per revocazione è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del consorzio alle spese nei confronti della sola Città Metropolitana di Napoli, mentre nulla è stato disposto per gli intimati rimasti contumaci.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per un errore di percezione, non per contestare valutazioni giuridiche o interpretative.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiama il rimedio revocatorio contro le sentenze della Corte di cassazione, limitato all'errore di fatto nei termini rigorosi elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 1362 c.c.

    La dedotta violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non è stata ritenuta specificamente prospettata in modo idoneo a fondare la censura, e comunque attiene a un errore di giudizio, non revocatorio.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo per violazione dei canoni ermeneutici, da indicare in concreto e specificamente.

  • art. 1230 c.c.

    La dedotta violazione della disciplina della novazione è stata prospettata come omissione di percezione, ma in realtà concerneva la ricostruzione giuridica del rapporto negoziale.

  • art. 33, comma 4, l. 41/1986

    Era la norma invocata per la revisione prezzi nel contratto originario, ma la sua applicabilità è stata esclusa in ragione della qualificazione autonoma dell'atto di sottomissione e della sopravvenuta normativa.

  • art. 15, comma 5, l. 498/1992

    È richiamata come normativa che aveva abolito il meccanismo di revisione prezzi al momento della stipula dell'atto di sottomissione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio contro le sentenze della Corte di cassazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità, immediatamente verificabile senza attività interpretativa; non può invece consistere in una critica alla qualificazione giuridica della censura o alla lettura dei motivi di ricorso.
  • Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la Corte di cassazione abbia effettivamente pronunciato sul motivo, anche se senza affrontare analiticamente tutte le argomentazioni sviluppate dalla parte: in tal caso la doglianza investe semmai un preteso errore di giudizio o di motivazione, non un errore percettivo.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'apprezzamento di merito sulla natura autonoma o accessoria di un atto negoziale, né per contestare l'interpretazione del contratto, salvo che sia specificamente dedotta la violazione di uno o più canoni ermeneutici e sia indicato in concreto il loro mancato rispetto.
  • La censura che invochi la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale deve essere specifica: non basta richiamare in astratto gli artt. 1362 ss. c.c., ma occorre indicare quali criteri siano stati disattesi e in che modo la decisione se ne sia discostata.
  • L'errore revocatorio deve incidere direttamente sulla decisione della Corte di cassazione e riguardare atti che la Corte esamina come giudice del fatto interno al giudizio di legittimità; se l'errore attiene invece alla valutazione compiuta dal giudice di merito, restano esperibili soltanto i rimedi ordinari contro la sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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