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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37491/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore di CHIARA, articolato in due motivi: (1) violazione del divieto di reformatio in pejus per avere la Corte d'Appello riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato di fuga dopo sinistro stradale (omessa fermata), nonostante, secondo il ricorrente, tale titolo di reato non fosse stato oggetto di una statuizione di condanna di primo grado e non fosse stato adeguatamente trattato in sede di merito; (2) omessa motivazione della Corte d'Appello circa la richiesta, già dedotta in sede di appello, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod.pen., con assenza di argomentazione utile a escluderne l'applicabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, ritenendo che il reato di omessa fermata (ripreso come art.189 commi 6 e 7 C.d.S. nella motivazione) fosse stato regolarmente contestato e valutato dal Tribunale di Trapani; ne consegue che non si è verificata una reformatio in pejus. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo carente la motivazione della Corte d'Appello in relazione alla domanda di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod.pen.; per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a questo punto e rinviata alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art.189 Codice della Strada (commi 6 e 7)

    Riconosciuto nel giudizio di primo grado come comprensivo sia della condotta di fuga (omessa fermata) sia dell'omessa prestazione di assistenza; la Corte ha ritenuto che tali fattispecie fossero state correttamente contestate e valutate, escludendo quindi violazione del divieto di reformatio in pejus quando la Corte d'Appello ha rimodulato la posizione dopo avere escluso la fattispecie relativa all'omessa assistenza

  • art.186 Codice della Strada (comma 6) (citato in imputazione)

    Richiamato nel ricorso come elemento a sostegno della tesi che la contestazione era generica; la Corte di Cassazione ha però osservato che l'imputazione e la sentenza di primo grado contenevano una chiara indicazione della condotta di omessa fermata, quindi la contestazione era sufficientemente percepibile

  • art.131-bis Codice Penale

    Si tratta della causa di non punibilità invocata dall'imputato; la Corte di Cassazione ha rilevato l'assenza di motivazione della Corte d'Appello sulla richiesta relativa a tale causa di non punibilità e ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto, rinviando per un nuovo esame

  • art.521 Codice di Procedura Penale

    Riferito ai principi che governano la corrispondenza tra i fatti giudicati nei gradi di merito; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione del disposto in quanto il Tribunale di primo grado aveva già valutato entrambe le condotte (fuga e omissione di assistenza)

  • art.597 Codice di Procedura Penale

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in pejus: la Corte ha ritenuto che non si fosse verificata la fattispecie ostativa perché la Corte d'Appello, escludendo una delle ipotesi (omessa assistenza), ha rimodulato la pena residua sul minimo edittale e non ha aggravato la posizione dell'imputato in violazione del divieto

Massime di principio

  • La reformatio in pejus non sussiste se il giudice di primo grado ha già affrontato e motivato entrambe le condotte contestate: l'appello che modifica la qualificazione senza aggravare complessivamente la posizione non viola il divieto se la materia era già trattata in primo grado
  • Se la causa di non punibilità (es. art.131-bis cod.pen.) è stata dedotta in appello, il giudice d'appello deve espressamente e motivatamente pronunciarsi sulla questione; l'assenza di motivazione su tale punto comporta annullamento e rinvio
  • La correttezza dell'imputazione va valutata sul testo dell'atto e sulla motivazione di primo grado: una contestazione non deve necessariamente riprodurre formule tassative se la descrizione del fatto consente di individuare la fattispecie addebitata
  • La Corte di Cassazione può disporre annullamento parziale della sentenza quando riscontra carenza motivazionale limitata a specifici profili, lasciando inalterata la parte non viziata
  • Quando viene esclusa in appello una delle fattispecie contestate, il giudice può rimodulare la pena residua sulla base della fattispecie rimanente senza che ciò costituisca automaticamente reformatio in pejus, purché non peggiori la posizione complessiva dell'imputato rispetto al primo grado

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