Cassazione Civile, Ordinanza n. 10208/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un locale commerciale. La venditrice agiva per ottenere la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium, sostenendo che il prezzo pattuito fosse inferiore alla metà del valore del bene. I compratori si opponevano e proponevano anche domanda riconvenzionale per danno alla reputazione economica. Il Tribunale accoglieva la domanda di rescissione; la Corte d'appello confermava. In cassazione i compratori deducevano: 1) violazione degli artt. 1448, 2697 e 2733 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata la condizione di bisogno della disponente e che le risultanze istruttorie fossero state mal valutate; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il rapporto tra le parti avrebbe riguardato non solo l'immobile ma anche l'azienda esercitata nel locale, con conseguente necessità di considerare il corrispettivo complessivo pattuito; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; 4) censura del governo delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha osservato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. In particolare, il primo motivo era inammissibile perché rivolto contro l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito; il secondo era inammissibile o comunque manifestamente infondato in presenza di doppia conforme; il terzo era inammissibile perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione idonea a soddisfare il minimo costituzionale; il quarto era inammissibile o comunque infondato perché le spese erano state regolate secondo il criterio della soccombenza. La Corte ha inoltre applicato le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 380-bis c.p.c. e dall'art. 96 c.p.c., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese, di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sulla rescissione per lesione ultra dimidium, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure investivano il merito della valutazione della lesione e della prova.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ribadito che il ricorrente non può sollecitare in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione nel merito.
Richiamati come parametri di censura della valutazione probatoria; la Corte ha escluso che la doglianza potesse tradursi in una revisione del giudizio di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale delle censure per violazione di legge, ma le doglianze erano in realtà dirette contro l'accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha osservato che i profili di perplessità e contraddittorietà della motivazione non sono più deducibili dopo la riforma del 2012.
Richiamato per dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; ciò ha comportato anche l'applicazione delle conseguenze previste dal terzo e quarto comma.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La contestazione della rescissione per lesione non può essere veicolata in cassazione attraverso una diversa lettura delle risultanze istruttorie, poiché l'apprezzamento delle prove e la scelta delle fonti ritenute decisive spettano al giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi confinato ai casi estremi previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; non sono più deducibili i meri profili di contraddittorietà o perplessità della motivazione se la sentenza contiene un nucleo argomentativo idoneo a soddisfare il minimo costituzionale.
- Quando vi è doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo incontra un significativo limite di ammissibilità, non potendo essere usata per ottenere un riesame del merito.
- Se il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma e dall'art. 96 c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10154/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10156/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10157/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10158/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10159/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10160/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →