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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18990/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da due ordinanze-ingiunzioni emesse dall'autorità ispettiva del lavoro, confermate nei due gradi di merito, con cui erano state irrogate sanzioni amministrative per l'irregolare assunzione di quattro lavoratori e per l'omessa regolare esibizione e tenuta dei registri e della documentazione obbligatoria. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 2700 e 2697 c.c. e sostenendo che il verbale ispettivo facesse fede solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale, non anche per le dichiarazioni rese ai verbalizzanti; ha inoltre contestato l'interpretazione del verbale quanto alla mancata esibizione del registro presenze. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla posizione di una lavoratrice, assumendo che la sua posizione fosse stata regolarizzata in corso di causa e che quindi la sanzione dovesse essere espunta o ridotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito il duplicato del ricorso cartaceo a quello telematico, poi ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte territoriale non aveva fondato la decisione solo sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva, ma su un complessivo materiale probatorio valutato nel libero convincimento del giudice; inoltre l'interpretazione del verbale circa la mancata esibizione del registro presenze integrava un accertamento di merito, adeguatamente motivato e non censurabile in cassazione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e di decisività, mancando la precisa indicazione dei termini del pagamento/regolarizzazione e del pregiudizio derivante dalla mancata pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale ispettivo fa piena prova fino a querela di falso solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza, non anche delle valutazioni o delle dichiarazioni di terzi ivi riportate.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova non è fondata quando il giudice di merito abbia valutato complessivamente il materiale istruttorio e non abbia attribuito valore esclusivo al verbale ispettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è inammissibile se si risolve in una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia richiede specificità e la puntuale indicazione della questione non esaminata e del concreto pregiudizio subito.

  • art. 335 c.p.c.

    I due ricorsi identici, telematico e cartaceo, sono stati riuniti in quanto duplicati relativi alla medesima sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato è pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Il verbale ispettivo fa piena prova solo dei fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale; le dichiarazioni di terzi raccolte in sede di accesso ispettivo sono liberamente valutabili dal giudice insieme agli altri elementi istruttori.
  • La censura in cassazione che contesti la valutazione delle prove o l'interpretazione di un verbale, quando il giudice di merito abbia svolto un apprezzamento complessivo e motivato, tende a essere inammissibile perché mira a ottenere un nuovo esame del fatto.
  • Il motivo per omessa pronuncia deve essere specifico, autosufficiente e decisivo: occorre indicare esattamente la questione non esaminata, gli elementi fattuali rilevanti e il pregiudizio processuale subito.
  • Le doglianze generiche sulla regolarizzazione sopravvenuta di una posizione sanzionata non sono sufficienti se non chiariscono in modo puntuale quale violazione residui e perché la sanzione dovrebbe essere esclusa o ridotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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