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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16050/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del GIP del Tribunale di Modena, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a due imputati veniva applicata la pena per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990. Uno degli imputati proponeva ricorso per cassazione deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto: sosteneva che le proprie dichiarazioni rese nelle indagini, già valorizzate per la concessione delle attenuanti generiche, avrebbero dovuto comportare l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, ovvero avrebbero imposto al giudice una motivazione sulla mancata riqualificazione. La censura era formulata in realtà come critica alla motivazione e alla valutazione dei dati fattuali posti a base del patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo dedotto, pur formalmente prospettato come errore di qualificazione giuridica, investiva in realtà il profilo motivazionale e una diversa valutazione fattuale delle dichiarazioni dell'imputato, quindi al di fuori dei motivi consentiti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera la disciplina speciale delle impugnazioni

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    individuata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 110 c.p.

    norma sul concorso di persone nel reato, richiamata nell'imputazione

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti, richiamata nell'imputazione

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    circostanza aggravante in materia di stupefacenti la cui esclusione era invocata dal ricorrente

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso in via eccezionale e solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza che, anche solo in sostanza, investa la motivazione o la valutazione del materiale fattuale è inammissibile.
  • La deduzione di "erronea qualificazione giuridica del fatto" non può essere utilizzata per introdurre una censura sulla ricostruzione dei fatti o sulla motivazione della decisione: se il ricorso pretende una diversa lettura delle dichiarazioni o delle circostanze valorizzate dal giudice, esso esula dai limiti del sindacato consentito sul patteggiamento.
  • Nel giudizio ex art. 444 c.p.p. il controllo di legittimità sulla sentenza non consente una rivalutazione del merito circa la sussistenza o meno di aggravanti, quando la censura sia costruita su presupposti fattuali e non su un effettivo errore di sussunzione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioElemento soggettivo
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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