Cassazione Civile, Ordinanza n. 01942/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto in rinnovazione notificato per l’esecuzione di una sentenza che, in un precedente giudizio relativo a un contratto preliminare di compravendita, aveva dichiarato legittimo il recesso dei promittenti venditori e il loro diritto a trattenere la caparra ricevuta, oltre a porre a carico della controparte spese di lite e di consulenza tecnica. Il debitore esecutato ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo: 1) di avere un controcredito per somme da lui versate ai promittenti venditori e che chiedeva in restituzione; 2) di non dovere le spese riferite a un precedente precetto perento. Il tribunale ha accolto solo in parte l’opposizione, escludendo le somme relative al precedente precetto e respingendo il resto. In appello il debitore ha insistito sulla possibilità di interpretare il titolo esecutivo in senso favorevole alla restituzione degli acconti e di compensare il proprio controcredito con il debito per spese di lite e c.t.u., richiamando la giurisprudenza sulla possibilità di superare incertezze del titolo e sulla compensazione giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il titolo giudiziale posto in esecuzione era chiaro e univoco: non lasciava margini per un’interpretazione integrativa extratestuale, né consentiva di ricavare un diritto alla restituzione degli acconti non espressamente riconosciuto; eventuali questioni sull’estensione del titolo dovevano essere fatte valere nel giudizio di cognizione e mediante impugnazione della sentenza che costituiva il titolo esecutivo. Ha inoltre escluso la possibilità di compensazione, perché il controcredito opposto non risultava accertato con un titolo giudiziale definitivo e, secondo il principio delle Sezioni Unite, la compensazione giudiziale non può essere pronunciata quando l’esistenza del controcredito sia ancora controversa o dipenda dall’esito di altro giudizio. Il secondo motivo è stato parimenti respinto per analoghe ragioni. È stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile la costituzione dei controricorrenti e inammissibili anche le memorie da essi depositate; nessuna spesa è stata posta a loro favore. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’opposizione all’esecuzione non può essere utilizzata per sovrapporre al giudizio esecutivo questioni di merito già devolvibili e dovute al giudizio di cognizione contro il titolo.
Il titolo esecutivo va considerato nella sua portata oggettiva; se il comando giudiziale è univoco e certo, non è ammessa un’integrazione extratestuale in sede esecutiva.
art. 1243, secondo comma, c.c.
La compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice adito; non può essere dichiarata se il controcredito è ancora controverso o subordinato all’esito di altro giudizio.
Il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e, nel rito camerale, la tardività comporta l’inammissibilità anche delle memorie della parte intimata.
Nel procedimento camerale la parte intimata che non si sia tempestivamente costituita non può svolgere ulteriori attività difensive; la trattazione camerale costituisce la regola e le preclusioni del rito devono essere rispettate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell’ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto dell’impugnazione.
art. 1-bis del d.l. n. 168 del 2016
Ha introdotto il procedimento camerale richiamato per la trattazione del ricorso.
Norma di conversione del d.l. n. 168 del 2016 richiamata per il rito camerale.
Massime di principio
- In sede di opposizione all’esecuzione fondata su titolo giudiziale non è consentito contestare il contenuto decisorio della sentenza-titolo mediante una rilettura sostanziale del merito: quando il dispositivo è chiaro e univoco, il giudice dell’esecuzione non può integrarlo extratestualmente.
- L’interpretazione del titolo esecutivo può servire a superare ambiguità oggettive del comando, ma non a introdurre diritti o obblighi non risultanti dal titolo o già deducibili e dedotti nel giudizio di cognizione che lo ha formato.
- La compensazione giudiziale non è dichiarabile se il controcredito invocato non è già accertato in modo definitivo o se la sua esistenza è ancora oggetto di controversia in altro giudizio.
- L’opposizione all’esecuzione non può essere usata per anticipare o sostituire il giudizio di impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo; le questioni di merito sul titolo devono essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- Nel rito camerale di cassazione, il controricorso tardivo determina l’inammissibilità delle difese successive della parte intimata, inclusi gli scritti difensivi depositati in prossimità dell’adunanza.
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