Cassazione Civile, Ordinanza n. 06002/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, la liquidazione del compenso per l'attività difensiva prestata in un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex l. n. 89/2001. La corte territoriale aveva liquidato solo € 400,00 oltre accessori, applicando le tabelle della volontaria giurisdizione, e non aveva riconosciuto le spese di lite in favore del difensore, rilevando la mancata opposizione della parte resistente. Il ricorrente ha proposto cassazione deducendo, con due motivi, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: da un lato, per avere il giudice applicato tabelle errate, essendo il procedimento di natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione; dall'altro, per avere escluso la liquidazione delle spese in ragione della mancata opposizione della controparte, nonostante il ricorrente fosse stato costretto ad adire il giudice per ottenere il pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che il procedimento camerale per l'equa riparazione ex l. n. 89/2001 ha natura contenziosa e, quindi, ai fini della liquidazione degli onorari dell'avvocato, va applicata la tabella 12 del d.m. 55/2014, ratione temporis vigente, e non quella della volontaria giurisdizione. Ha inoltre ribadito che la mancata opposizione o la contumacia della parte convenuta non esclude la soccombenza né giustifica, di per sé, la compensazione o il mancato riconoscimento delle spese, quando la parte attrice sia stata comunque costretta a promuovere il giudizio per vedere soddisfatto il proprio diritto. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
costituisce il rimedio processuale utilizzato per chiedere la liquidazione del compenso professionale.
regola la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza; la Corte valorizza il principio che paga le spese chi ha dato causa al giudizio.
la mancata opposizione della controparte non integra, da sola, un valido presupposto per la compensazione o il mancato riconoscimento delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
il procedimento per equa riparazione è qualificato come procedimento di natura contenziosa.
è la tabella applicabile ratione temporis alla liquidazione dei compensi per l'attività difensiva nel procedimento di equa riparazione.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il procedimento camerale per l'equa riparazione ex l. n. 89/2001 ha natura contenziosa ai fini della liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, con conseguente applicazione della tabella del d.m. 55/2014 specificamente riferibile a tale procedimento, e non delle tabelle previste per la volontaria giurisdizione.
- Ai fini della regolazione delle spese processuali, il criterio decisivo è la soccombenza sostanziale, intesa come aver dato causa al giudizio; pertanto la contumacia, il mancato dissenso o il successivo riconoscimento della pretesa non escludono, da soli, la condanna alle spese della parte che abbia costretto l'altra ad agire in giudizio.
- L'erronea qualificazione della natura del procedimento e la conseguente applicazione di parametri tariffari non corretti integrano violazione di legge censurabile in cassazione.
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