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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32857/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU 2014 relativo a più immobili siti in Cremona, deducendo la mancata riduzione dell'imposta per alcuni cespiti di via Ippocastani e l'esenzione/riduzione per altri immobili che sosteneva essere di interesse storico nelle vie del Cigno, dei Gonfalonieri e Milazzo. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo, per via Ippocastani, la collabenza/inabitabilità degli immobili sulla base di una dichiarazione comunale e, per gli altri immobili, la sussistenza della tutela storico-culturale sulla base di una dichiarazione della Soprintendenza e dell'annotazione catastale come immobili storici. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe fondato la decisione sulla sola dichiarazione di inabitabilità; 2) nullità per ultrapetizione e travisamento dei fatti, sostenendo che gli avvisi riguardavano solo alcune unità di via Ippocastani già trattate separatamente e non tutte quelle della via; 3) violazione dell'art. 13 d.l. 201/2011, perché la riduzione del 50% spetta ai fabbricati inagibili/inabitabili, non a tutti gli immobili della via; 4) violazione degli artt. 13 e 10 d.lgs. 42/2004 e dell'art. 13 d.l. 201/2011, per avere la CTR confuso tutela diretta e tutela indiretta degli immobili vincolati; 5) omesso esame di un fatto decisivo sulla reale natura del vincolo risultante dalla Soprintendenza.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del controricorrente, ma ha accolto i primi quattro motivi di ricorso del Comune, dichiarando assorbito il quinto. In particolare, ha ritenuto fondata la censura relativa agli immobili di via Ippocastani perché la CTR aveva confuso unità immobiliari già riconosciute collabenti/inagibili con altre unità della stessa via non ricomprese nella medesima situazione, attribuendo indebitamente la totale esenzione o la riduzione a cespiti diversi da quelli effettivamente oggetto degli avvisi. Ha inoltre accolto la doglianza sugli immobili delle vie del Cigno, dei Gonfalonieri e Milazzo, chiarendo che la tutela indiretta ex art. 45 d.lgs. 42/2004 non equivale alla dichiarazione di interesse culturale ex artt. 10 e 13 del medesimo decreto e non dà diritto alla riduzione IMU del 50%. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 332 c.p.c.

    La notificazione dell'impugnazione alle parti non destinatarie del ricorso ha funzione di mera litis denuntiatio e non determina, di per sé, una vocatio in ius; il rapporto con l'agente della riscossione è dipendente ma non inscindibile rispetto a quello con il Comune.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR è incorsa in ultrapetizione/travisamento del fatto pronunciando su immobili diversi o più ampi rispetto a quelli oggetto degli avvisi e delle domande effettivamente proposte.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione è un error in procedendo che consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stata dedotta l'omessa considerazione di fatti decisivi relativi sia all'individuazione degli immobili di via Ippocastani sia alla natura del vincolo sugli immobili storici; il quinto motivo è stato assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata denunciata la violazione di legge in relazione alla disciplina IMU dei fabbricati inagibili/inabitabili e dei fabbricati storici.

  • art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 201/2011

    La riduzione al 50% dell'imposta riguarda i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, non gli altri immobili presenti nella medesima area o via.

  • art. 13, comma 3, lett. a), del d.l. 201/2011

    La riduzione del 50% della base imponibile spetta ai fabbricati di interesse storico o artistico soltanto se sussiste la dichiarazione di interesse culturale prevista dal d.lgs. 42/2004.

  • art. 10, comma 3, lett. a), del d.lgs. 42/2004

    La norma individua i beni che possono essere oggetto di dichiarazione di interesse culturale, presupposto necessario per la riduzione IMU per immobili storici.

  • art. 13, comma 1, del d.lgs. 42/2004

    La dichiarazione di interesse culturale è il titolo che rende applicabile l'agevolazione fiscale ai fabbricati storico-artistici.

  • art. 45 del d.lgs. 42/2004

    La tutela indiretta o 'vincolo di facciata' preserva l'integrità dei beni culturali, ma non comporta dichiarazione di interesse culturale e non legittima l'agevolazione IMU.

  • art. 21 della l. 1089/1939

    È richiamato come antecedente normativo dell'attuale tutela indiretta ex art. 45 d.lgs. 42/2004.

  • art. 86 c.p.c.

    Il controricorrente si è difeso in proprio come avvocato.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni plurime, quando il rapporto processuale è scindibile e non inscindibile, la mancata impugnazione da parte di uno dei litisconsorti non determina giudicato opponibile automaticamente alle altre parti del giudizio, perché la notificazione dell'impugnazione alle parti non ricorrenti ha solo funzione informativa.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio processuale come l'ultrapetizione consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti di causa, purché il ricorso sia autosufficiente e specifichi in modo puntuale i documenti rilevanti.
  • In materia IMU, la riduzione prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili si applica solo ai cespiti che presentano effettivamente tali caratteristiche, non potendo essere estesa per assimilazione ad altri immobili situati nello stesso compendio o nella stessa via.
  • La riduzione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico spetta solo in presenza della dichiarazione di interesse culturale prevista dal d.lgs. 42/2004; la mera sottoposizione del bene a tutela indiretta non è sufficiente.
  • Le agevolazioni fiscali collegate al pregio culturale dell'immobile, in quanto eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
  • L'accatastamento di un immobile come 'storico' o l'esistenza di una tutela indiretta non sostituiscono il presupposto legale della dichiarazione di interesse culturale ai fini dell'agevolazione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propriaContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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