Cassazione Penale, Sentenza n. 2867/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Monti Condesnitt ha denunciato violazione di legge penale e vizi motivazionali: (1) la Corte del rinvio avrebbe quantificato in modo sproporzionato l'aumento di pena per i reati ritenuti continuati con quelli già giudicati con sentenza del GUP di Matera; (2) errata individuazione del reato "più grave" (avrebbe dovuto essere considerato il reato ex artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990 invece dell'art. 74). Montenero ha censurato la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che il giudice del rinvio ha reso meno favorevole il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti (ha riformulato un giudizio di equivalenza in senso peggiorativo) e ha applicato aumenti per continuazione superiori a quelli stabiliti nella precedente sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Monti: la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del reato più grave (art. 74) sulla base della pena edittale e delle circostanze concretamente valutate; l'aumento applicato non è apparso sproporzionato, anche in considerazione delle differenze di qualificazione e delle circostanze aggravanti (es. ingente quantità) tra i procedimenti. Per Montenero: il divieto di reformatio in peius non è stato violato perché la struttura del reato continuato è mutata (è stato sostituito il reato più grave con un altro delitto), rendendo legittima una diversa modulazione degli aumenti per i reati satellite, purché la pena complessiva non risulti aumentata; la Corte ha fatto richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema. Conseguentemente entrambi i ricorsi sono stati respinti e applicate le conseguenti statuizioni sulle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che punisce le associazioni di tipo mafioso ovvero associazioni con ruolo apicale/armato nel traffico di stupefacenti; nella vicenda è stata ritenuta avere edittalmente una pena massima superiore e dunque è stata individuata come reato "più grave" ai fini della continuazione
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che disciplina i delitti di cui al T.U. stupefacenti (es. traffico e detenzione), posta a base di alcune imputazioni; può concorrere con altre circostanze aggravanti e talora assumere carattere di reato più grave a seconda delle singole fattispecie
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Circostanza aggravante legata all'"ingente quantità" di stupefacente; nella giurisprudenza ha "effetto speciale" sul trattamento sanzionatorio e la sua valutazione incide sulla comparazione delle fattispecie nei diversi procedimenti
Norma penale che punisce specifiche fattispecie contravvenzionali connesse alla detenzione illecita di armi o munizioni; citata come riferimento per una contravvenzione tra i reati satellite
Norma richiamata nella sentenza per le conseguenze del rigetto delle impugnazioni; nella prassi viene invocata per le statuizioni sulle spese processuali conseguenti al rigetto
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (principi sulla reformatio in peius e sulla individuazione del reato più grave: Sez. U. n. 25939/2013, n. 40983/2018, n. 16208/2014 e altre)
Principi consolidati richiamati dalla Corte: (a) l'individuazione del reato più grave si valuta in astratto tenendo conto della pena edittale rapportata alle circostanze concrete; (b) il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio, ma consente modifiche peggiorative delle singole voci di calcolo della pena se è mutata la struttura del cumulo (cioè se è cambiato il reato più grave o la sequenza dei reati)
Massime di principio
- Per individuare il "reato più grave" in ipotesi di continuazione occorre confrontare le pene edittali in astratto tenendo conto delle circostanze concrete: non sempre è quello formalmente diverso che prevale, ma quello con più alta potenzialità sanzionatoria alla luce delle circostanze
- Il divieto di reformatio in peius tutela l'imputato che impugna da solo, ma non impedisce qualsiasi ricalcolo delle singole voci di pena quando la struttura del cumulo cambia (per es. se il reato più grave viene sostituito): è determinante che la pena complessiva non risulti aumentata
- Quando in precedenti processi risultano valutazioni diverse di aggravanti/attenuanti (es. ingente quantità neutralizzata da attenuanti equivalenti), non si può automaticamente omologare il trattamento sanzionatorio tra procedimenti distinti: bisogna considerare le qualificazioni e le circostanze effettivamente contestate in ciascun giudizio
- Le doglianze generiche sulla "sproporzione" dell'aumento di pena raramente sono efficaci: è necessario indicare criteri concreti e comparazioni fattuali puntuali tra le condotte e le circostanze rilevanti per dimostrare l'errore del giudice nella determinazione quantitativa
- La giurisprudenza di legittimità ammette un margine discrezionale al giudice del rinvio nella rinnovata determinazione della pena, purché segua i principi di motivazione e le regole di confronto stabilite dalle Sezioni Unite
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