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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27967/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soggetto pubblico/privato)

La controversia

La controversia nasce da una procedura regionale per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale finanziate con fondi europei nell’ambito del PSR Abruzzo 2014-2020. Una società consortile ha impugnato la proroga del termine per presentare le domande, sostenendo che fosse stata adottata senza interesse pubblico e al solo fine di favorire un diverso soggetto concorrente; in particolare ha dedotto che la proroga fosse stata disposta da un organo incompetente. Il TAR aveva accolto il ricorso per incompetenza del direttore del dipartimento; il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva, ha invece riformato tale decisione ritenendo legittimo l’atto sotto il profilo della competenza, e con sentenza definitiva ha poi dichiarato improcedibile/inammissibile la parte residua relativa all’accesso agli atti. In Cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 34 c.p.a., sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe invaso la sfera amministrativa pronunciandosi su poteri non ancora esercitati, perché avrebbe valorizzato l’operato dell’autorità di gestione invece dei poteri effettivamente esercitati dal direttore del dipartimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso, pur formalmente diretto contro entrambe le decisioni del Consiglio di Stato, censurasse in realtà solo la sentenza non definitiva e fosse comunque inammissibile. Ha affermato che non ricorreva alcun eccesso di potere giurisdizionale: il Consiglio di Stato si era limitato a compiere un giudizio di legittimità dell’atto amministrativo, verificando la conformità della proroga alla disciplina sulla competenza dell’organo che l’aveva adottata. La motivazione del giudice amministrativo non sostituiva la volontà dell’amministrazione né sconfinava nel merito puro, ma si fondava sulla considerazione che il termine originario era stato sostanzialmente fissato dallo stesso dirigente mediante linee guida operative, sicché la modifica spettava al medesimo ambito funzionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.a.

    È invocato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte osserva che il giudice amministrativo non l’ha violata perché si è limitato al controllo di legittimità dell’atto, senza pronunciarsi su poteri non esercitati o invadere la sfera amministrativa.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Costituisce, insieme all’art. 111 Cost. e all’art. 110 c.p.a., il fondamento del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione contro le sentenze del Consiglio di Stato.

  • art. 110 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le sentenze del giudice amministrativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per veri motivi inerenti alla giurisdizione, ossia quando il giudice speciale sconfinI nella sfera riservata alla pubblica amministrazione o si arresti erroneamente davanti a materie assolutamente non giurisdizionali.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale il semplice controllo di legittimità dell’atto amministrativo, anche se il giudice valuta la competenza dell’organo e la conformità dell’atto alla disciplina applicabile.
  • Vi è usurpazione della funzione amministrativa solo quando il giudice amministrativo svolga un sindacato di merito puro con contenuto sostanzialmente sostitutivo della volontà dell’amministrazione, senza lasciare spazio ad ulteriori determinazioni amministrative.
  • Quando la censura in cassazione ignora la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si confronta solo con una ricostruzione diversa dei fatti o della qualificazione giuridica data dal giudice amministrativo, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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