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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21275/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La lite nasce da un procedimento penale conclusosi con condanna definitiva per sottrazione di beni sottoposti a pignoramento in danno di una società poi fallita. In sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto di dover liquidare, in favore del fallimento, il danno patrimoniale residuo, quantificandolo in euro 108.222, oltre accessori. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la domanda sul danno patrimoniale fosse già coperta da giudicato per mancata impugnazione della precedente sentenza; 2) violazione degli artt. 1263 c.c., 111 e 100 c.p.c., deducendo che il fallimento aveva ceduto il credito a un istituto di credito prima del giudizio di appello penale e quindi non avrebbe più avuto legittimazione attiva; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché il danno sarebbe già stato liquidato con una successiva sentenza civile della stessa Corte d'appello; 4) violazione degli artt. 82 e 75 c.p.p. e dell'art. 112 c.p.c., per duplicazione della tutela risarcitoria tra sede civile e penale; 5) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per mancanza di prova e di adeguata motivazione sul lucro cessante liquidato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbiti gli altri, osservando che, a fronte della cessione del credito da cui derivava la pretesa risarcitoria, il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se il diritto al risarcimento del maggior danno da ritardo spettasse ancora al fallimento oppure al cessionario, trattandosi di accessorio del credito ceduto ai sensi dell'art. 1263 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione del danno patrimoniale e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata è stata quindi annullata perché il giudice del rinvio non aveva verificato l'incidenza della cessione del credito sulla legittimazione del fallimento a ottenere il risarcimento del lucro cessante.

Norme richiamate

  • art. 622 c.p.p.

    il giudizio civile di rinvio segue la cassazione penale che ha annullato le statuizioni civili; il giudice del rinvio deve attenersi all'oggetto residuo devoluto

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di giudicato formale

  • art. 1263 c.c.

    primo comma; ultimo comma

    la cessione trasferisce al cessionario anche gli accessori del credito; il diritto al risarcimento del maggior danno da ritardo, maturato al momento della cessione, rientra nel trasferimento e non è escluso dalla regola sugli interessi scaduti

  • art. 111 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di legittimazione e successione nel diritto controverso

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare l'interesse ad agire della controparte

  • art. 82 c.p.p.

    invocato dal ricorrente in relazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale

  • art. 75 c.p.p.

    invocato dal ricorrente sul rapporto tra azione civile e penale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione o duplicazione della pronuncia

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente per difetto di prova del danno

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per errata valutazione delle prove

Massime di principio

  • In caso di cessione di credito, il trasferimento comprende non solo il credito principale ma anche le utilità accessorie direttamente collegate alla sua funzione economica, compreso il diritto al risarcimento del maggior danno da ritardo maturato al momento della cessione.
  • Il giudice che debba liquidare il danno da ritardo conseguente all'inadempimento di un credito ceduto deve verificare se la relativa pretesa risarcitoria sia rimasta in capo al cedente o sia passata al cessionario, poiché la legittimazione a chiedere il risarcimento dipende dall'effettiva titolarità del diritto al momento della decisione.
  • La previsione dell'art. 1263, ultimo comma, c.c. sugli interessi scaduti non impedisce di ricomprendere nella cessione il credito risarcitorio per il maggior danno da ritardo, che ha natura ontologicamente e funzionalmente distinta dagli interessi maturati.
  • Quando una censura investe un profilo decisivo di titolarità sostanziale del diritto azionato, il suo accoglimento può assorbire gli ulteriori motivi relativi a giudicato, duplicazione del danno, prova e motivazione.

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